DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109

Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (18G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 44 
 
Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in
                                crisi 
 
  1. In deroga agli articoli  4  e  22  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto  e  per  gli  anni  2019  e  2020,  puo'  essere
autorizzato sino ad un massimo di  dodici  mesi  complessivi,  previo
accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, anche  in  presenza  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  della  Regione  interessata,  il  trattamento
straordinario di integrazione salariale per crisi  aziendale  qualora
l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva  e  sussistano
concrete  prospettive  di  cessione  dell'attivita'  con  conseguente
riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo  2016,  n.
95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016,
oppure   laddove   sia    possibile    realizzare    interventi    di
reindustrializzazione del sito  produttivo,  nonche'  in  alternativa
attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti  in
essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse  stanziate
ai sensi dell'articolo  21,  comma  4,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica  ,
nonche' nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019  e  di  28,7
milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, fermo  restando  il
limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate,  puo'  essere
autorizzata una proroga di sei  mesi,  previo  ulteriore  accordo  da
stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello  sviluppo
economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale,  per  le
azioni  necessarie  al  suo  completamento  e  per  la   salvaguardia
occupazionale, abbia  incontrato  fasi  di  particolare  complessita'
anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico In sede di
accordo governativo e' verificata la sostenibilita'  finanziaria  del
trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e'
indicato il relativo onere  finanziario.  Al  fine  del  monitoraggio
della spesa, gli accordi  governativi  sono  trasmessi  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio  mensile
dei  flussi  di  spesa  relativi  all'erogazione  delle  prestazioni.
Qualora dal monitoraggio  emerga  che  e'  stato  raggiunto  o  sara'
raggiunto il limite di spesa,  non  possono  essere  stipulati  altri
accordi. 
  1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i  lavoratori  nella
fase di ripresa  delle  attivita'  dopo  l'emergenza  epidemiologica,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2021 puo' essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo
ulteriore  accordo  da  stipulare  in  sede  governativa  presso   il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la  partecipazione
del Ministero dello sviluppo economico e della  Regione  interessata,
per le aziende  che  abbiano  particolare  rilevanza  strategica  sul
territorio  qualora  abbiano  avviato  il  processo   di   cessazione
aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento  e  per  la
salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato  fasi  di  particolare
complessita'  anche  rappresentate  dal  Ministero   dello   sviluppo
economico. Ai maggiori oneri derivanti  dall'applicazione  del  primo
periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di  cui
all'articolo 1, comma 278, primo periodo,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni  di  euro
per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022. Agli  oneri
derivanti dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 25  milioni  di  euro  per  l'anno  2022  si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione,  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2.(22)((32)) 
                                                                 (19) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
278) che "E' prorogato per gli anni 2021 e  2022  il  trattamento  di
sostegno del reddito di cui  all'articolo  44  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre  2018,  n.  130,  per  un  periodo  massimo  complessivo  di
autorizzazione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro
per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 50-bis,  comma  1)
che "A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2021,  la
proroga di  sei  mesi  di  cui  all'articolo  44,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  puo',  in  via
eccezionale, essere concessa,  previo  accordo  stipulato  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione
del  Ministero  dello  sviluppo  economico,   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e   delle   regioni
interessate,  anche  per  i  trattamenti  di  integrazione  salariale
straordinaria  di  cui  all'articolo  94,  commi  2  e   2-bis,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro  per  l'anno
2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022". 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
329) che "E' prorogato per l'anno 2023 il trattamento di sostegno del
reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28  settembre  2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,
n. 130, per un periodo  massimo  complessivo  di  autorizzazione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi  e
nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023,  a  valere
sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui  al  comma  324
del presente articolo".