DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 26-5-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
Disposizioni in  materia  di  contenzioso  concernente  il  personale
docente e per la copertura  di  posti  vacanti  e  disponibili  nella
            scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 
 
  1. Al fine di  contemperare  la  tutela  dei  diritti  dei  docenti
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a  esaurimento
o di istituto e le esigenze di continuita'  didattica,  le  decisioni
giurisdizionali   in   sede   civile   o   amministrativa    relative
all'inserimento  nelle  predette  graduatorie,  che   comportino   la
decadenza dei contratti di lavoro di docente a  tempo  determinato  o
indeterminato stipulati presso le  istituzioni  scolastiche  statali,
sono eseguite entro quindici giorni dalla data di  notificazione  del
provvedimento   giurisdizionale   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis. 
  1-bis.  Al  fine  di   salvaguardare   la   continuita'   didattica
nell'interesse   degli   alunni,   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca provvede, nell'ambito e  nei  limiti
dei posti vacanti e disponibili, a  dare  esecuzione  alle  decisioni
giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate  successivamente
al ventesimo  giorno  dall'inizio  delle  lezioni  nella  regione  di
riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato
stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti  di  lavoro  a
tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di  ciascun
anno scolastico, nonche' modificando i contratti a tempo  determinato
stipulati con i docenti di cui al  comma  1,  in  modo  tale  che  il
relativo termine non sia posteriore al  30  giugno  di  ciascun  anno
scolastico. 
  1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50  per  cento  dei  posti  di
docente vacanti e disponibili, sia comuni,  ivi  compresi  quelli  di
potenziamento, che di  sostegno,  nella  scuola  dell'infanzia  e  in
quella primaria e' coperto annualmente,  sino  al  loro  esaurimento,
attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  In  caso  di  esaurimento
delle predette graduatorie per ciascuna provincia,  i  posti  rimasti
vacanti  si  aggiungono  a  quelli  disponibili  per   le   procedure
concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo. 
  1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente  vacanti  e
disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di
sostegno,  la  cui  messa  a  concorso  sia  autorizzata   ai   sensi
dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
nella  scuola  dell'infanzia  e  in  quella   primaria   e'   coperto
annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle
seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorita' a quella di cui
alla lettera a): 
    a) concorsi banditi nell'anno  2016  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro
che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando,  sino  al
termine di validita' delle graduatorie medesime,  fermo  restando  il
diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso; 
    b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale,
al netto dei posti di cui alla lettera a), e'  destinato  il  50  per
cento dei posti di cui all'alinea sino  a  integrale  scorrimento  di
ciascuna graduatoria regionale;  ciascuna  graduatoria  regionale  e'
soppressa al suo esaurimento; ((8)) 
    c) concorsi ordinari per titoli ed esami,  banditi,  con  cadenza
biennale, ai sensi dell'articolo  400  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1,  commi
109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai  quali
sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50  per
cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque  i
posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure  di
cui alle lettere a) e b). 
  1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui  al
comma 1-quater,  lettera  b),  in  deroga  alle  ordinarie  procedure
autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive  immissioni  in
ruolo,  in  ciascuna  regione   e   distintamente   per   la   scuola
dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei  posti  sia
comuni, ivi compresi quelli di potenziamento,  che  di  sostegno.  Il
concorso e' riservato ai docenti in possesso, alla data prevista  dal
bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: 
    a) titolo di abilitazione all'insegnamento  conseguito  presso  i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti  titoli
abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni  scolastici,  almeno
due annualita' di servizio  specifico,  anche  non  continuative,  su
posto  comune  o  di  sostegno,  presso  le  istituzioni  scolastiche
statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo  11,  comma  14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
    b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente,  conseguiti,  comunque,  entro  l'anno  scolastico
2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli  abbiano
svolto, nel corso degli  ultimi  otto  anni  scolastici,  almeno  due
annualita' di servizio specifico, anche non  continuative,  su  posto
comune o di sostegno,  presso  le  istituzioni  scolastiche  statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124. 
  1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di  sostegno
possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di  uno  dei
titoli di cui alle lettere a) e b)  del  comma  1-quinquies,  nonche'
dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai
sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente. 
  1-septies. Ciascun docente puo' partecipare al concorso di  cui  al
comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto
per le quali sia abilitato o specializzato. 
  1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative  al  concorso
di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti  ai
titoli  posseduti  e  30   punti   alla   prova   orale   di   natura
didattico-metodologica.  Tra  i  titoli   valutabili   rientrano   il
superamento di tutte le prove di precedenti  concorsi  per  il  ruolo
docente  e  il  possesso  di  titoli  di  abilitazione   di   livello
universitario   e   di   ulteriori   titoli   universitari   ed    e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le  istituzioni
scolastiche del  sistema  nazionale  di  istruzione,  al  quale  sono
riservati sino a 50 dei 70  punti  complessivamente  attribuibili  ai
titoli. 
  1-novies. Il contenuto del bando,  i  termini  e  le  modalita'  di
presentazione delle domande, i titoli  valutabili,  le  modalita'  di
svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli  e
della prova, nonche' la composizione delle commissioni di valutazione
e l'idonea misura del contributo  di  cui  al  secondo  periodo  sono
disciplinati    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. L'entita' del contributo e' determinata  in  misura
tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello
stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri
per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 
  1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di  una
delle graduatorie di cui al  comma  1-quater  comporta  la  decadenza
dalle altre graduatorie  di  cui  al  medesimo  comma  nonche'  dalle
graduatorie di istituto e dalle graduatorie  ad  esaurimento  di  cui
all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre  2006,
n. 296. 
  1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui
al comma 1-quater, lettere b) e c),  continua  ad  applicarsi  quanto
disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015,
n. 107. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto (con l'art. 59, comma  2)
che per l'anno scolastico 2021/2022 e' incrementata al 100 per  cento
la quota prevista dal presente articolo, comma 1-quater, lettera  b),
da destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del  presente
articolo.