DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 12-8-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
     Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro 
 
  ((01. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, dopo le  parole:  "nei  casi  individuati  dai
contratti collettivi," sono inserite  le  seguenti:  "nonche'  quelli
instaurati per la fornitura di  lavoro  portuale  temporaneo  di  cui
all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,". 
  02. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Salva diversa previsione dei contratti  collettivi  applicati
dall'utilizzatore e fermo restando il limite  disposto  dall'articolo
23,  il  numero  dei  lavoratori  assunti  con  contratto   a   tempo
determinato  ovvero  con  contratto  di  somministrazione   a   tempo
determinato non puo' eccedere complessivamente il 30  per  cento  del
numero  dei  lavoratori  a  tempo  indeterminato  in   forza   presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione  dei  predetti
contratti,  con  arrotondamento  del  decimale  all'unita'  superiore
qualora esso sia eguale  o  superiore  a  0,5.  Nel  caso  di  inizio
dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si  computa
sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza  al  momento
della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in
ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione  a  tempo
determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge
23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da  almeno
sei  mesi  di  trattamenti  di  disoccupazione  non  agricola  o   di
ammortizzatori  sociali  e  di  lavoratori   svantaggiati   o   molto
svantaggiati ai sensi  dei  numeri  4)  e  99)  dell'articolo  2  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
come  individuati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali")). 
  1. All'articolo 34, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di
assunzione  a  tempo  determinato   il   rapporto   di   lavoro   tra
somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina  di  cui  al
capo III, con esclusione delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli
((21, comma 2,)) 23 e 24.». 
  ((1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, e' inserito il seguente: 
    "Art. 38-bis. (Somministrazione fraudolenta). - 1. Ferme restando
le sanzioni  di  cui  all'articolo  18  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro e' posta
in essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di
legge  o  di  contratto  collettivo  applicate  al   lavoratore,   il
somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda
di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun  giorno  di
somministrazione". 
  1-ter. Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito  dall'articolo  1,
comma 1, lettera a), del presente decreto, nel  caso  di  ricorso  al
contratto di somministrazione di lavoro, si applicano  esclusivamente
all'utilizzatore)).