DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
                 Societa' sportive dilettantistiche 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  i  commi
353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga  all'articolo
3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  l'abrogazione  del
comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo  15
giugno 2015, n. 81, le parole  «,  nonche'  delle  societa'  sportive
dilettantistiche lucrative» sono soppresse. 
  3. Alla tabella A, parte III, allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il  numero  123-quater)  e'
soppresso. 
  4. All'articolo 90 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche e alle societa'  sportive  dilettantistiche
senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti:  «a  tutte  le
societa' e associazioni sportive»; 
    b) al comma 25, dopo  la  parola  «societa'»  sono  soppresse  le
seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; 
    c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
societa'  sportive  dilettantistiche   senza   scopo   di   lucro   e
associazioni  sportive  dilettantistiche»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «  a  disposizione  di  societa'  e  associazioni  sportive
dilettantistiche». 
  5.  Nello  stato  di   previsione   della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del trasferimento
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
fondo da destinare a interventi in  favore  delle  societa'  sportive
dilettantistiche, ((delle associazioni  sportive  dilettantistiche  e
degli enti di promozione sportiva,)) con una dotazione di 3,4 milioni
di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro  nell'anno  2019,  di
9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno
2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di  euro
per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2024. Le suddette risorse sono assegnate  all'Ufficio  per  lo  sport
presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  ((Con  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dell'Autorita'
politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalita'
di ripartizione delle risorse  disponibili))  Ai  relativi  oneri  si
provvede mediante le maggiori entrate e  le  minori  spese  derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3. (2) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
628) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma  5,
del  decreto-legge  12  luglio   2018,   n.   87,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e'  ridotta  di  4,4
milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di  euro  per  l'anno
2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro
per l'anno 2022".