DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2020)
Testo in vigore dal: 13-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
 
            Patti per l'attuazione della sicurezza urbana 
 
  1. In coerenza con le linee generali di  cui  all'articolo  2,  con
appositi patti sottoscritti  tra  il  prefetto  ed  il  sindaco,  nel
rispetto  di  linee  guida  adottate,  su   proposta   del   Ministro
dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza  Stato-citta'
e autonomie locali, possono essere  individuati,  in  relazione  alla
specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto
conto anche delle  esigenze  delle  aree  rurali  confinanti  con  il
territorio urbano. 
  2. I patti per la sicurezza urbana di cui al  comma  1  perseguono,
prioritariamente, i seguenti obiettivi: 
    a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita' diffusa e
predatoria,  attraverso  servizi  e  interventi  di  prossimita',  in
particolare  a  vantaggio  delle  zone  maggiormente  interessate  da
fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante  appositi  accordi,
le reti territoriali di volontari per la  tutela  e  la  salvaguardia
dell'arredo urbano,  delle  aree  verdi  e  dei  parchi  cittadini  e
favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze
straordinarie  di  controllo  del  territorio,   nonche'   attraverso
l'installazione di sistemi di videosorveglianza; 
    b) promozione e tutela della  legalita',  anche  mediante  mirate
iniziative  di  dissuasione  di  ogni  forma  di  condotta  illecita,
compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo  smercio  di  beni
contraffatti o falsificati, nonche' la prevenzione di altri  fenomeni
che comunque comportino turbativa del  libero  utilizzo  degli  spazi
pubblici; 
    c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche  valorizzando
forme di collaborazione  interistituzionale  tra  le  amministrazioni
competenti,    finalizzate     a     coadiuvare     l'ente     locale
nell'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici
e sedi universitarie, musei, aree e  parchi  archeologici,  complessi
monumentali o altri  istituti  e  luoghi  della  cultura  o  comunque
interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite  a  verde
pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai  sensi  dell'articolo
9, comma 3. 
    c-bis)  promozione  dell'inclusione,  della  protezione  e  della
solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di
fattori di marginalita', anche  valorizzando  la  collaborazione  con
enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con  le
finalita'  del  Piano  nazionale  per  la  lotta  alla   poverta'   e
all'esclusione sociale. 
  2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il
prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o
osservazioni acquisite da associazioni di categoria  comparativamente
piu' rappresentative. 
  2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi  di  videosorveglianza
di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e' autorizzata la
spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. ((4)) 
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalita' di  presentazione  delle
richieste da parte  dei  comuni  interessati  nonche'  i  criteri  di
ripartizione delle risorse di cui al comma  2-ter  sulla  base  delle
medesime richieste. 
  2-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha  disposto  (con  l'art.  11-bis,
comma 17) che "Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi  in
materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli  obiettivi  di
cui all'articolo  5,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da  parte  dei
comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n.  14  del
2017 e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019".