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DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (17G00166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  6-12-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile
1. Alla legge 21 luglio 2016, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
((1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2,))
;
2) al comma 4, le parole «al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4» e la parola «mensili», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trimestrali»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze» ed al terzo periodo, dopo la parola «missioni», sono inserite le seguenti: «, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 è corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
c) all'articolo 4:
((01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,))
;
1) al comma 4, la parola «mensili», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trimestrali»;
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.».
((c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nelle missioni internazionali," sono inserite le seguenti: "nonché al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale,"))
.
((
1-bis. All'articolo 538-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: "di assicurazione e di trasporto" sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: "di trasporto" sono inserite le seguenti: ", l'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione"
))
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;
b) al comma 4, le parole «durata massima di 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «durata massima di 24 mesi».
3. All'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».
4. All'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».
((
4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità
))
5. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è incrementato di euro 140 milioni per l'esercizio 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.
((
5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa";
b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: "magistratura amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197";
c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1";
d) al comma 13, primo periodo, le parole: "gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e" sono sostituite dalle seguenti: "l'organo di autogoverno della magistratura";
e) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio"
))