DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale ((, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci)). (17G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119 (in G.U. 05/08/2017, n. 182).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-bis. 
 
                    (Anagrafe nazionale vaccini). 
 
  1. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi  vaccinali  sul
territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita presso il
Ministero  della  salute,  anche  attraverso  il  riuso  di   sistemi
informatici  o  di  parte  di   essi   gia'   realizzati   da   altre
amministrazioni sanitarie, l'anagrafe nazionale vaccini, nella  quale
sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a  vaccinazione,
i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente  decreto,
nonche' le dosi e i  tempi  di  somministrazione  delle  vaccinazioni
effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. 
  2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i  dati
delle anagrafi regionali esistenti, i dati  relativi  alle  notifiche
effettuate dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1  del  decreto
del  Ministro  della  sanita'  15  dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  1991,  nonche'  i   dati
concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che
confluiscono nella rete  nazionale  di  farmacovigilanza  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  143  del  23  giugno  2015,  in   attuazione
dell'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  3. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  quantificati  in
300.000 euro per l'anno 2018 e  10.000  euro  a  decorrere  dall'anno
2019,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera
a),  del  decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  81,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. ((4)) 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attivita'  di  cui
al presente articolo  il  Ministero  della  salute  provvede  con  le
risorse disponibili a legislazione vigente. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
585) che "Per la  completa  realizzazione  e  la  gestione  evolutiva
dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui  all'articolo
4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2017,   n.   119,   e'
incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019".