DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-4-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                            Art. 57-bis. 
 
 
(Incentivi fiscali agli  investimenti  pubblicitari  incrementali  su
quotidiani, periodici e sulle  emittenti  televisive  e  radiofoniche
locali  e  misure  di  sostegno  alle  imprese  editoriali  di  nuova
                           costituzione). 
 
  1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai  lavoratori  autonomi  e  agli
enti  non  commerciali  che  effettuano  investimenti   in   campagne
pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica  anche  on  line  e
sulle  emittenti  televisive  e  radiofoniche  locali,  analogiche  o
digitali, il cui valore superi almeno dell' 1 per cento gli  analoghi
investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione  nell'anno
precedente, e' attribuito  un  contributo,  sotto  forma  di  credito
d'imposta, pari  al  75  per  cento  del  valore  incrementale  degli
investimenti  effettuati,  elevato  al  90  per  cento  nel  caso  di
microimprese, piccole e medie imprese  e  start  up  innovative,  nel
limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del  comma  3.
Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, previa istanza diretta  al  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della  legge  23
agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti
di Stato, entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  le
modalita' e i criteri di attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che  danno
accesso al beneficio,  ai  casi  di  esclusione,  alle  procedure  di
concessione  e  di  utilizzo  del  beneficio,   alla   documentazione
richiesta,  all'effettuazione  dei   controlli   e   alle   modalita'
finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di  cui  al
comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  1-bis. ((Per l'anno 2019)), il credito d'imposta di cui al comma  1
e' concesso, alle  stesse  condizioni  e  ai  medesimi  soggetti  ivi
contemplati,  nella  misura  unica  del  75  per  cento  del   valore
incrementale degli investimenti effettuati,  nel  limite  massimo  di
spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei  limiti  dei
regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini  della
concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018,  n.
90. Per l'anno  2019,  le  comunicazioni  per  l'accesso  al  credito
d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono
presentate dal 1° al 31 ottobre. 
  1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui  al
comma 1 e' concesso, ai  medesimi  soggetti  ivi  contemplati,  nella
misura  unica  del  50  per  cento  del  valore  degli   investimenti
effettuati, e in ogni caso nei  limiti  dei  regolamenti  dell'Unione
europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 85  milioni
di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel
limite di 50  milioni  di  euro  per  gli  investimenti  pubblicitari
effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online,  e  nel
limite di 35  milioni  di  euro  per  gli  investimenti  pubblicitari
effettuati  sulle  emittenti  televisive  e  radiofoniche  locali   e
nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo  Stato.  Alla
copertura  del  relativo  onere  finanziario  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da  imputare
per 50 milioni di euro sulla  quota  spettante  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e per 35 milioni di euro alla quota  spettante
al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione  del
credito d'imposta si applicano, per  i  profili  non  derogati  dalla
presente disposizione, le norme recate  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018,  n.
90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui  all'articolo
5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel  periodo  compreso
tra il 1° ed il 30 settembre del  medesimo  anno,  con  le  modalita'
stabilite nello  stesso  articolo  5.  Le  comunicazioni  telematiche
trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020  restano
comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il  Fondo
per  il  pluralismo  e  l'innovazione   dell'informazione,   di   cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198,  e'  incrementato
nella misura di 57,5 milioni di euro per l'anno 2020. 
  1-quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta
di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi  contemplati,
nella misura unica del 50 per cento  del  valore  degli  investimenti
effettuati, e in ogni caso nei  limiti  dei  regolamenti  dell'Unione
europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90  milioni
di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e
2022. Il beneficio e' concesso nel limite di 65 milioni di  euro  per
gli investimenti pubblicitari effettuati sui  giornali  quotidiani  e
periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro  per  gli
investimenti pubblicitari effettuati  sulle  emittenti  televisive  e
radiofoniche  locali  e  nazionali,  analogiche   o   digitali,   non
partecipate  dallo  Stato.  Alla   copertura   del   relativo   onere
finanziario  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse   del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni
di euro alla  quota  spettante  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante  al  Ministero
dello sviluppo economico.  Ai  fini  della  concessione  del  credito
d'imposta si applicano, per i profili  non  derogati  dalla  presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 16  maggio  2018,  n.  90.  Per
l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma
1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il  1°
ed il 30 settembre del medesimo  anno,  con  le  modalita'  stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche  trasmesse  nel
periodo compreso tra il 1° ed  il  31  marzo  2021  restano  comunque
valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 90 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 
  ((1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta  di
cui al comma 1 e' concesso, alle  stesse  condizioni  e  ai  medesimi
soggetti ivi contemplati, nella misura unica del  75  per  cento  del
valore  incrementale  degli  investimenti  effettuati   in   campagne
pubblicitarie esclusivamente sulla  stampa  quotidiana  e  periodica,
anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di  euro  in
ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in  ogni  caso  nei
limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1.  Ai
fini  della  concessione  del  credito  d'imposta   si   applica   il
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 16 maggio 2018, n. 90)). 
  2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche  con
lo scopo di  rimuovere  stili  di  comunicazione  sessisti  e  lesivi
dell'identita'  femminile,  e  idonei  a  promuovere  la  piu'  ampia
fruibilita' di  contenuti  informativi  multimediali  e  la  maggiore
diffusione   dell'uso   delle   tecnologie   digitali,   e'   emanato
annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  un  bando
per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese  editrici  di  nuova
costituzione. 
  3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma  1  e'
autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro  per  l'anno  2018,  che
costituisce  tetto  di  spesa.  Agli  oneri  derivanti  dal   periodo
precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  il  pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da  imputare
per 50 milioni di euro sulla  quota  spettante  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  e  per  12,5  milioni  di  euro  sulla  quota
spettante  al  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Per  gli  anni
successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del
credito d'imposta di cui al presente articolo  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse del Fondo per il  pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, nel limite  complessivo,  che  costituisce  tetto  di  spesa,
determinato annualmente con il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della  citata  legge  n.
198 del 2016, da  emanare  entro  il  termine  di  scadenza  previsto
dall'articolo 5, comma 1, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 16  maggio  2018,  n.  90,  per
l'invio delle comunicazioni per l'accesso al  credito  d'imposta.  Le
risorse destinate al riconoscimento del  credito  d'imposta  medesimo
sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  fondi  di
bilancio»  per  le  necessarie  regolazioni  contabili.  Agli   oneri
derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede  mediante  utilizzo
delle  risorse  del  Fondo  per   il   pluralismo   e   l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. I finanziamenti da  assegnare  ai  sensi  del  comma  2  sono
concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite  massimo  di
spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio,  stabilito
annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016,
nell'ambito della  quota  delle  risorse  del  Fondo  destinata  agli
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari
a 20 milioni di  euro,  a  valere  sulla  quota  di  spettanza  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  dello  stanziamento  relativo
all'annualita' 2018,  e'  destinata  al  riconoscimento  del  credito
d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma  1
effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017,  purche'  il  loro
valore superi almeno dell'1  per  cento  l'ammontare  degli  analoghi
investimenti pubblicitari  effettuati  dai  medesimi  soggetti  sugli
stessi mezzi di informazione  nel  corrispondente  periodo  dell'anno
2016. 
  4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle
attivita'  amministrative  inerenti  alle  disposizioni  di  cui   al
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.