DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-4-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis. 
 
      (Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata). 
 
  1. Le societa' e gli enti di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori
a 1 miliardo di euro annui  e  che  effettuino  cessioni  di  beni  e
prestazioni di servizi nel territorio dello Stato  per  un  ammontare
superiore a 50 milioni di euro annui  avvalendosi  del  supporto  dei
soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73
o di stabili organizzazioni in Italia di societa' di cui alla  citata
lettera d),  appartenenti  al  medesimo  gruppo  societario,  possono
avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata
di cui al presente articolo per la definizione dei  debiti  tributari
dell'eventuale stabile organizzazione presente nel  territorio  dello
Stato. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilita'  che
l'attivita' esercitata nel territorio  dello  Stato  costituisca  una
stabile organizzazione, possono chiedere  all'Agenzia  delle  entrate
una valutazione della sussistenza dei requisiti  che  configurano  la
stabile organizzazione stessa,  mediante  presentazione  di  apposita
istanza   finalizzata   all'accesso   al   regime    dell'adempimento
collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo  5  agosto
2015, n. 128. 
  3. Ai fini  della  determinazione  del  fatturato  consolidato  del
gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma  1,
si considera il valore piu' elevato delle cessioni di  beni  e  delle
prestazioni di servizi indicate  nel  bilancio  consolidato  relativo
all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione
dell'istanza e ai due esercizi anteriori. 
  4. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle  cessioni  di
beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel  territorio  dello
Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore
piu' elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi
indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a  quello  in
corso alla data di  presentazione  dell'istanza  e  ai  due  esercizi
anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche  delle  cessioni  di
beni  e  delle  prestazioni  di  servizi  effettuate  dai   soggetti,
residenti o non  residenti,  che  si  trovino,  nei  confronti  delle
societa' e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo,  nelle
condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Qualora in sede di interlocuzione con  l'Agenzia  delle  entrate
sia constatata la  sussistenza  di  una  stabile  organizzazione  nel
territorio dello Stato, per i periodi  d'imposta  per  i  quali  sono
scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n.  218,  al  fine  di  definire,  in  contraddittorio  con  il
contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione. 
  6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1  che  estinguono  i
debiti tributari della stabile organizzazione,  relativi  ai  periodi
d'imposta per i quali sono scaduti i termini di  presentazione  delle
dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento  con
adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo
19 giugno 1997, n. 218, le  sanzioni  amministrative  applicabili  ai
sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto  legislativo  n.
218 del 1997 sono ridotte alla meta'. 
  7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10  marzo
2000, n. 74, non e' punibile se  i  debiti  tributari  della  stabile
organizzazione  nel  territorio  dello  Stato,  relativi  ai  periodi
d'imposta per i quali sono scaduti i termini di  presentazione  delle
dichiarazioni, comprese sanzioni  amministrative  e  interessi,  sono
estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo. 
  8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione
ovvero di omesso o parziale versamento delle  somme  dovute,  non  si
producono gli effetti di cui al comma  7.  In  relazione  ai  periodi
d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di  cui  al  comma  5,  il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il  31  dicembre
dell'anno successivo a  quello  di  notificazione  dell'invito  o  di
redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e  gli  interessi
dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria.  La  disposizione
di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei  versamenti  di
cui al  comma  6,  l'Agenzia  delle  entrate  comunica  all'autorita'
giudiziaria competente l'avvenuta definizione  dei  debiti  tributari
della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7. 
  10. I soggetti di cui  al  comma  1  nei  cui  confronti  e'  stata
constatata l'esistenza di una stabile organizzazione  nel  territorio
dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della  stessa  con
le modalita' di cui al comma  6,  a  prescindere  dall'ammontare  del
volume d'affari o dei ricavi della  stabile  organizzazione,  possono
accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
128. 
  11. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le
societa' e gli enti di cui al  comma  1  che  abbiano  avuto  formale
conoscenza  di  accessi,  ispezioni  e  verifiche,   dell'inizio   di
qualunque attivita'  di  controllo  amministrativo  o  dell'avvio  di
procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza
di cui al medesimo comma 1. La preclusione opera anche nelle  ipotesi
in cui la formale  conoscenza  delle  circostanze  di  cui  al  primo
periodo e' stata acquisita dai soggetti che svolgono le  funzioni  di
supporto di cui al medesimo comma 1. 
  12. Resta  ferma  la  facolta'  di  richiedere  all'amministrazione
finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza  o  meno  dei
requisiti che configurano  una  stabile  organizzazione  situata  nel
territorio dello  Stato  ai  sensi  della  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a
13  affluiscono  ad  appositi   capitoli   ovvero   capitoli/articoli
dell'entrata del bilancio dello Stato. Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15. 
  15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14  sono
destinate,  anche  mediante  riassegnazione,  al  Fondo  per  le  non
autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali,
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per  la
restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,  di
cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.  147.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
                                                               ((29)) 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128,  i  termini  di  cui  all'articolo
1-bis del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  e  di  cui  agli
articoli  31-ter  e  31-quater  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' i termini relativi alle
procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a  43,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190".