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DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. (17G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2023)
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Testo in vigore dal:  22-4-2017
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Art. 12

Disposizioni in materia di pubblici esercizi
1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 .
2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra»
((e le parole: "per tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da quindici giorni a tre mesi"))
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