DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale. (17G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (in G.U. 18/04/2017, n. 90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
  • Articoli
  • Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
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  • agg.1
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  • 4
  • agg.2
  • agg.1
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  • 5
  • Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonche' per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
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  • 7
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  • 9
  • 10
  • orig.
  • 11
  • orig.
  • 12
  • agg.1
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  • 13
  • agg.1
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  • 14
  • orig.
  • Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • 19 bis
  • orig.
  • Disposizioni finanziarie transitorie e finali
  • 20
  • 21
  • orig.
  • 21 bis
  • 22
  • orig.
  • 23
Testo in vigore dal: 19-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dell'articolo 19, commi 4 e
5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
  ((a-bis) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  "Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). - 1. Il richiedente protezione
internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e'
iscritto  nell'anagrafe  della   popolazione   residente   ai   sensi
dell'articolo 5 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,   ove   non   iscritto
individualmente. 
  2. E' fatto  obbligo  al  responsabile  della  convivenza  di  dare
comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio
di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i
fatti. 
  3. La comunicazione, da parte  del  responsabile  della  convivenza
anagrafica,   della   revoca   delle   misure   di   accoglienza    o
dell'allontanamento  non  giustificato  del  richiedente   protezione
internazionale costituisce motivo  di  cancellazione  anagrafica  con
effetto immediato, fermo restando il  diritto  di  essere  nuovamente
iscritto ai sensi del comma 1")); 
  b) all'articolo 6: 
  1) al  comma  3,  le  parole:  «in  attesa  dell'esecuzione  di  un
provvedimento  di  espulsione»  fino  alla  fine  del  periodo   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «in  attesa   dell'esecuzione   di   un
provvedimento  di  respingimento  o  di  espulsione  ai  sensi  degli
articoli 10, 13 e 14 del medesimo  decreto  legislativo,  rimane  nel
centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la  domanda  e'
stata presentata al solo scopo di ritardare o  impedire  l'esecuzione
del respingimento o dell'espulsione»; 
  2)  al  comma  5  le  parole,  ovunque  ricorrano,  «tribunale   in
composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti:  «tribunale
sede  della  sezione  specializzata  in   materia   di   immigrazione
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione europea»; 
  3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:  «La
partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida  avviene,
ove possibile, a distanza mediante un collegamento  audiovisivo,  tra
l'aula d'udienza e il centro  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli e'  trattenuto.  Il
collegamento audiovisivo si svolge  in  conformita'  alle  specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i  Ministeri
della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni  caso,  con
modalita' tali da assicurare la contestuale,  effettiva  e  reciproca
visibilita'  delle  persone  presenti  in  entrambi  i  luoghi  e  la
possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito  al
difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove  si
trova  il  richiedente.  Un  operatore   della   polizia   di   Stato
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39,  secondo  comma,  della
legge 1° aprile 1981, n.121, e' presente nel luogo ove  si  trova  il
richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che  non  sono  posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle  facolta'
a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza delle disposizioni  di
cui al ((quinto periodo del presente comma))  nonche',  se  ha  luogo
l'audizione del richiedente, delle cautele adottate  per  assicurarne
la regolarita' con riferimento al luogo ove  si  trova.  A  tal  fine
interpella, ove occorra, il richiedente e  il  suo  difensore.  Delle
operazioni svolte e' redatto verbale a cura  del  medesimo  operatore
della polizia di Stato.»; 
  4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta
ricorso  giurisdizionale  avverso  la  decisione  di  rigetto   della
Commissione territoriale ai sensi dell'articolo  35-bis  del  decreto
legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  e  successive  modificazioni,
rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma
4 del medesimo articolo 35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui  e'
autorizzato a rimanere nel territorio nazionale  in  conseguenza  del
ricorso giurisdizionale proposto.»; 
    ((b-bis) all'articolo  7,  comma  5,  dopo  le  parole:  "le  cui
condizioni di salute" sono inserite le seguenti: "o di vulnerabilita'
ai sensi dell'articolo 17, comma 1,")); 
    c) all'articolo 14: 
  1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai  sensi  dell'articolo
19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-bis, commi
3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
  2) al  comma  4,  terzo  periodo,  le  parole:  «Nei  casi  di  cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre  2011,
n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo
35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
  3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5,  del
decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150,» sono sostituite  dalle
seguenti: «ai  sensi  dell'articolo  35-bis,  comma  4,  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,»; 
  4) al comma 6, le parole: «tribunale in  composizione  monocratica»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tribunale  sede  della   sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale  e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;»; 
    d) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente: 
  «Art.   22-bis   (Partecipazione   dei    richiedenti    protezione
internazionale ad attivita' di utilita' sociale).  -  1.  I  prefetti
promuovono, d'intesa con i Comuni ((e con le regioni  e  le  province
autonome)),   anche   nell'ambito   dell'attivita'    dei    Consigli
territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma  6,  del
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego
di richiedenti protezione  internazionale,  su  base  volontaria,  in
attivita' di utilita' sociale in favore delle  collettivita'  locali,
nel quadro delle disposizioni normative vigenti. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono  la  diffusione
delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni ((,  con  le
regioni e le  province  autonome))  e  le  organizzazioni  del  terzo
settore, anche  attraverso  la  stipula  di  appositi  protocolli  di
intesa. 
  3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione  internazionale
nelle attivita' di cui al comma 1, i  Comuni  ((,  le  regioni  e  le
province autonome)) possono predisporre, anche in collaborazione  con
le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da  finanziare
con  risorse  europee  destinate  al  settore   dell'immigrazione   e
dell'asilo. I progetti presentati dai  Comuni  ((,  dalle  regioni  e
dalle province autonome)) che prestano i servizi  di  accoglienza  di
cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
sono esaminati con priorita' ai fini dell'assegnazione delle  risorse
di cui al presente comma.».