DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale. (17G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (in G.U. 18/04/2017, n. 90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
  • Articoli
  • Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
  • 1
  • orig.
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  • agg.1
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  • 4
  • agg.2
  • agg.1
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  • 5
  • Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonche' per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
  • 6
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  • 9
  • 10
  • orig.
  • 11
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  • 12
  • agg.1
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  • 13
  • agg.1
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  • 14
  • orig.
  • Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • 19 bis
  • orig.
  • Disposizioni finanziarie transitorie e finali
  • 20
  • 21
  • orig.
  • 21 bis
  • 22
  • orig.
  • 23
Testo in vigore dal: 19-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    ((0a) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    "3-bis.   Contro   le   decisioni   di   trasferimento   adottate
dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al tribunale sede
della sezione specializzata in materia  di  immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea e si applicano gli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti. 
    3-ter. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita',  entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento. 
    3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato  puo'
essere sospesa,  su  istanza  di  parte,  quando  ricorrono  gravi  e
circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte,  ove  occorra,
sommarie informazioni. Il decreto e' pronunciato entro cinque  giorni
dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva
convocazione  dell'autorita'  di  cui  al  comma  3.   L'istanza   di
sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con  il
ricorso introduttivo. Il decreto con il quale e' concessa o negata la
sospensione del provvedimento impugnato e' notificato  a  cura  della
cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono
depositare note difensive. Entro  i  cinque  giorni  successivi  alla
scadenza del termine di cui  al  periodo  precedente  possono  essere
depositate note di replica. Qualora siano state  depositate  note  ai
sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice,  con
nuovo  decreto,  da  emettere  entro  i  successivi  cinque   giorni,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia' emanati. Il  decreto
emesso a norma del presente comma non e' impugnabile. 
    3-quinquies.  Il  ricorso  e'  notificato  all'autorita'  che  ha
adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorita'  puo'
stare in giudizio avvalendosi direttamente  di  propri  dipendenti  e
puo'  depositare,  entro  quindici  giorni  dalla  notificazione  del
ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorita' deve
depositare i documenti da cui risultino gli elementi di  prova  e  le
circostanze  indiziarie  posti  a  fondamento  della   decisione   di
trasferimento. 
    3-sexies. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva  entro
i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui  al  comma
3-quinquies, secondo periodo. 
    3-septies. Il procedimento e' trattato in  camera  di  consiglio.
L'udienza per la comparizione delle parti e'  fissata  esclusivamente
quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della  decisione.  Il
procedimento e' definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta
giorni dalla presentazione  del  ricorso.  Il  termine  per  proporre
ricorso  per  cassazione  e'  di  trenta  giorni  e   decorre   dalla
comunicazione del decreto, da effettuare  a  cura  della  cancelleria
anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle  liti
per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita,
a pena di inammissibilita'  del  ricorso,  in  data  successiva  alla
comunicazione  del  decreto  impugnato;  a  tal  fine  il   difensore
certifica la data di rilascio in suo favore della  procura  medesima.
In caso di rigetto, la Corte di cassazione  decide  sull'impugnazione
entro due mesi dal deposito del ricorso. 
    3-octies. Quando con il ricorso di cui  ai  precedenti  commi  e'
proposta istanza di sospensione  degli  effetti  della  decisione  di
trasferimento, il  trasferimento  e'  sospeso  automaticamente  e  il
termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29
del regolamento  (UE)  n.  604/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  26  giugno  2013,  decorre  dalla  comunicazione  del
provvedimento  di  rigetto  della  medesima  istanza  di  sospensione
ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto  con
cui il ricorso e' rigettato. 
    3-novies. La sospensione  dei  termini  processuali  nel  periodo
feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti. 
    3-decies. La controversia e' trattata in ogni  grado  in  via  di
urgenza. 
    3-undecies. A decorrere dal  trentesimo  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con  cui  il
responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia  attesta  la  piena  funzionalita'  dei  sistemi  con
riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito  dei
provvedimenti, degli atti  di  parte  e  dei  documenti  relativi  ai
medesimi  procedimenti  ha   luogo   esclusivamente   con   modalita'
telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici. In ogni caso, il giudice puo'  autorizzare  il
deposito con modalita' non telematiche quando i  sistemi  informatici
del  dominio  giustizia  non  sono   funzionanti   e   sussiste   una
indifferibile urgenza")); 
    ((a) all'articolo 11, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
    "3.  Le  notificazioni  degli  atti  e  dei   provvedimenti   del
procedimento per il riconoscimento  della  protezione  internazionale
sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il
richiedente e' accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo  5,  comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  La  notificazione
avviene in forma di  documento  informatico  sottoscritto  con  firma
digitale o di copia informatica per immagine del documento  cartaceo,
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile
del centro o della  struttura,  il  quale  ne  cura  la  consegna  al
destinatario,   facendone   sottoscrivere   ricevuta.   Dell'avvenuta
notificazione il  responsabile  del  centro  o  della  struttura  da'
immediata  comunicazione  alla  Commissione   territoriale   mediante
messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora
della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di  ricevere
l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile  del  centro  o
della struttura  ne  da'  immediata  comunicazione  alla  Commissione
territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione
si intende  eseguita  nel  momento  in  cui  il  messaggio  di  posta
elettronica  certificata  di  cui  al  periodo   precedente   diviene
disponibile nella casella  di  posta  elettronica  certificata  della
Commissione territoriale. 
    3-bis. Quando il richiedente non e' accolto o trattenuto presso i
centri o le strutture di cui all'articolo 5,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei
provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione
internazionale sono effettuate presso l'ultimo  domicilio  comunicato
dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1,  del
decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142.  In  tal  caso   le
notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale
a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della  legge  20
novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. 
    3-ter. Nei  casi  in  cui  la  consegna  di  copia  dell'atto  al
richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di
cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilita' del richiedente  e
nei casi in cui alla Commissione territoriale  pervenga  l'avviso  di
ricevimento  da  cui  risulta  l'impossibilita'  della  notificazione
effettuata ai sensi del comma 3-bis  per  inidoneita'  del  domicilio
dichiarato o comunicato  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  del
decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  l'atto   e'   reso
disponibile al richiedente presso la questura del  luogo  in  cui  ha
sede  la  Commissione  territoriale.  Decorsi  venti   giorni   dalla
trasmissione dell'atto  alla  questura  da  parte  della  Commissione
territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la
notificazione si intende eseguita. 
    3-quater. Quando la notificazione e' eseguita ai sensi del  comma
3-ter, copia dell'atto notificato e' resa disponibile al  richiedente
presso la Commissione territoriale. 
    3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il  richiedente
e' informato, a cura della questura, al momento  della  dichiarazione
di  domicilio  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  del   decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso  di  inidoneita'  del
domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni  saranno  eseguite
secondo  quanto  disposto   dal   presente   articolo.   Al   momento
dell'ingresso nei centri o nelle strutture  di  cui  all'articolo  5,
comma  2,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  il
richiedente e' informato, a cura del responsabile del centro o  della
struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o
la struttura e che, in caso di  allontanamento  ingiustificato  o  di
sottrazione alla misura del trattenimento, le  notificazioni  saranno
eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. 
    3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione  di
cui al comma 3, il responsabile  del  centro  o  della  struttura  e'
considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge")); 
    ((b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1.   Le   Commissioni   territoriali   dispongono    l'audizione
dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalita' di
cui all'articolo 11")); 
    c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Verbale del colloquio personale). -((1. Il  colloquio  e'
videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana
con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento  vocale.  Della
trascrizione del colloquio e' data  lettura  al  richiedente  in  una
lingua a lui comprensibile e in  ogni  caso  tramite  interprete.  Il
componente  della  Commissione  territoriale  che  ha   condotto   il
colloquio,  subito  dopo  la  lettura  e  in  cooperazione   con   il
richiedente   e   l'interprete,   verifica   la   correttezza   della
trascrizione e vi apporta  le  correzioni  necessarie.  In  calce  al
verbale e' in ogni caso  dato  atto  di  tutte  le  osservazioni  del
richiedente e dell'interprete, anche  relative  alla  sussistenza  di
eventuali errori di trascrizione o traduzione, che  non  siano  state
direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione)). 
  2. Il verbale della trascrizione e' sottoscritto dal  presidente  o
dal componente della Commissione  territoriale  che  ha  condotto  il
colloquio e dall'interprete.  Il  richiedente  sottoscrive  eventuali
osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. 
  3. Copia informatica del file contenente  la  videoregistrazione  e
del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre  anni,
in un apposito archivio informatico del Ministero  dell'interno,  con
modalita' che ne garantiscono l'integrita', la non modificabilita'  e
la certezza temporale del momento in cui sono stati formati. 
  4.  Il  richiedente  riceve  copia  della  trascrizione  in  lingua
italiana. 
  5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso  la  decisione  della
Commissione territoriale,  la  videoregistrazione  e  il  verbale  di
trascrizione  sono  resi  disponibili  all'autorita'  giudiziaria  in
conformita' alle  specifiche  tecniche  di  cui  al  comma  8  ed  e'
consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione. 
  6. La commissione territoriale adotta idonee misure  per  garantire
la  riservatezza  dei  dati   che   riguardano   l'identita'   e   le
dichiarazioni dei richiedenti. 
  ((6-bis. In sede di colloquio il richiedente puo' formulare istanza
motivata di non  avvalersi  del  supporto  della  videoregistrazione.
Sull'istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non
impugnabile)). 
  7. Quando il colloquio non puo' essere videoregistrato, per  motivi
tecnici ((o nei casi di  cui  al  comma  6-bis)),  dell'audizione  e'
redatto verbale sottoscritto  dal  richiedente  e  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo
per cui il colloquio non puo' essere videoregistrato e' dato atto nel
verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del  verbale  e  le
motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e  non
ostano a che l'autorita' decidente adotti una decisione. 
  8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa
tra  i  Ministeri  della  giustizia  e  dell'interno,   con   decreto
direttoriale, da adottarsi entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente articolo,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei  medesimi
Ministeri. Il provvedimento e'  adottato  sentito,  limitatamente  ai
profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per
la protezione dei dati personali.»; 
  d)  all'articolo  32,  comma  4,  le  parole:  «salvo  gli  effetti
dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo  1°  settembre
2011, n. 150» sono sostituite  dalle  seguenti:  «salvo  gli  effetti
dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4»; 
  e) all'articolo 33, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni  degli
atti e dei provvedimenti del  procedimento  di  revoca  o  cessazione
della protezione internazionale con le modalita' di cui  all'articolo
11. Ove ricorrano motivi di ordine e  sicurezza  pubblica  ovvero  di
sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo
delle forze di polizia.»; 
    f) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 19 del decreto legislativo
1°  settembre  2011,  n.  150»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dall'articolo 35-bis»; 
  2) al comma 2-bis, le parole: «dell'articolo 19, comma  9-bis,  del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13»; 
    g) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
  «Art. 35-bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della
protezione internazionale). - 1. Le controversie  aventi  ad  oggetto
l'impugnazione dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  35,  sono
regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e  seguenti  del
codice  di  procedura  civile,  ove  non  diversamente  disposto  dal
presente articolo. 
  2. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2,  e  nei  casi  in  cui  nei
confronti del  ricorrente  e'  stato  adottato  un  provvedimento  di
trattenimento ai sensi dell'articolo 6  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142, i  termini  previsti  dal  presente  comma  sono
ridotti della meta'. 
  3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia  esecutiva  del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui  il  ricorso
viene proposto: 
  a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato  adottato  un
provvedimento di trattenimento in un centro di  cui  all'articolo  14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile  la  domanda
di riconoscimento della protezione internazionale; 
  c) avverso il provvedimento di rigetto per  manifesta  infondatezza
ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); 
  d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti  di
cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c). 
  4. Nei casi previsti  dal  comma  3,  lettere  a),  b),  c)  e  d),
l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento  impugnato   puo'   essere
sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni  e  assunte,
ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato
entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e
senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il
quale e' concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato
e' notificato, a cura della cancelleria e con le modalita' di cui  al
comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro  cinque  giorni
dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro
i cinque giorni successivi  alla  scadenza  del  termine  di  cui  al
periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora
siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto  periodo  del
presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi  entro  i
successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
gia' emanati. Il decreto emesso a norma del  presente  comma  non  e'
impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d),  del  comma  3
quando  l'istanza  di  sospensione  e'  accolta,  al  ricorrente   e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. 
  5. La proposizione del ricorso o dell'istanza  cautelare  ai  sensi
del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento  che
dichiara,  per  la  seconda  volta,  inammissibile  la   domanda   di
riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo
29, comma 1, lettera b). 
  6. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, al Ministero
dell'interno, presso la commissione o  la  sezione  che  ha  adottato
l'atto impugnato, nonche', limitatamente  ai  casi  di  cessazione  o
revoca della protezione internazionale,  alla  Commissione  nazionale
per il  diritto  di  asilo;  il  ricorso  e'  trasmesso  al  pubblico
ministero, che, entro venti giorni,  stende  le  sue  conclusioni,  a
norma dell'articolo 738,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura
civile,  rilevando  l'eventuale  sussistenza  di  cause  ostative  al
riconoscimento  dello  status  di  rifugiato   e   della   protezione
sussidiaria. 
  7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al  giudizio  di  primo
grado, puo' stare in  giudizio  avvalendosi  direttamente  di  propri
dipendenti o di un  rappresentante  designato  dal  presidente  della
Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica,  in  quanto
compatibile,  l'articolo  417-bis,  secondo  comma,  del  codice   di
procedura civile. Il Ministero dell'interno  puo'  depositare,  entro
venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. 
  8. La Commissione che ha adottato  l'atto  impugnato  e'  tenuta  a
rendere  disponibili  con  le  modalita'  previste  dalle  specifiche
tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni  dalla  notificazione
del  ricorso,  copia  della  domanda  di  protezione   internazionale
presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1,
del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a  norma
del medesimo articolo 14, comma 1, nonche' dell'intera documentazione
comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al  Capo
III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione
socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti  di
cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata. 
  9. Il procedimento e' trattato  in  camera  di  consiglio.  Per  la
decisione  il  giudice  si  avvale  anche  delle  informazioni  sulla
situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste
dall'articolo 8,  comma  3  che  la  Commissione  nazionale  aggiorna
costantemente  e  rende  disponibili  all'autorita'  giudiziaria  con
modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. 
  10.  E'  fissata  udienza   per   la   comparizione   delle   parti
esclusivamente quando il giudice: 
  a) visionata la videoregistrazione  di  cui  al  comma  8,  ritiene
necessario disporre l'audizione dell'interessato; 
  b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; 
  c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione
di mezzi di prova. 
  ((11. L'udienza e' altresi'  disposta  quando  ricorra  almeno  una
delle seguenti ipotesi: 
    a) la videoregistrazione non e' disponibile; 
    b) l'interessato ne abbia fatto motivata  richiesta  nel  ricorso
introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni  esposte  dal
ricorrente,  ritenga  la  trattazione  del  procedimento  in  udienza
essenziale ai fini della decisione; 
    c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non  dedotti  nel
corso della procedura amministrativa di primo grado)). 
  12. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro i  venti
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7,  terzo
periodo. 
  13.  Entro  quattro  mesi  dalla  presentazione  del  ricorso,   il
Tribunale decide, sulla base  degli  elementi  esistenti  al  momento
della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero  riconosce
al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria. Il decreto non e' reclamabile. La sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma  3,  viene
meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso  e'  rigettato.
La disposizione  di  cui  al  periodo  precedente  si  applica  anche
relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato  a
norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione  e'
di giorni trenta e decorre dalla comunicazione  del  decreto  a  cura
della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non
costituita. ((La procura alle liti per la  proposizione  del  ricorso
per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita'  del
ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato;
a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in  suo  favore
della procura medesima)). In caso di rigetto, la Corte di  cassazione
decide sull'impugnazione entro sei mesi  dal  deposito  del  ricorso.
Quando sussistono fondati motivi, il giudice che  ha  pronunciato  il
decreto impugnato puo' disporre  la  sospensione  degli  effetti  del
predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di  sospensione
di decreto di rigetto,  della  sospensione  dell'efficacia  esecutiva
della decisione della Commissione. La sospensione di cui  al  periodo
precedente e' disposta su  istanza  di  parte  da  depositarsi  entro
cinque giorni dalla  proposizione  del  ricorso  per  cassazione.  La
controparte puo' depositare una propria nota difensiva  entro  cinque
giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di
sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque  giorni  con
decreto non impugnabile. 
  14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale  non
opera nei procedimenti di cui al presente articolo. 
  15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
  16. Le specifiche  tecniche  di  cui  al  comma  8  sono  stabilite
d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con  decreto
direttoriale, da adottarsi entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente articolo,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei  medesimi
Ministeri. 
  17. Quando il ricorrente e' ammesso al  patrocinio  a  spese  dello
Stato e l'impugnazione ha ad oggetto  una  decisione  adottata  dalla
Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e  32,  comma  1,
lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il  ricorso,
indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002  n.  115,  le
ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente  manifestamente
infondate ai fini di cui  all'articolo  74,  comma  2,  del  predetto
decreto. 
  18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  provvedimento
con cui il responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita' dei  sistemi
con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito
dei provvedimenti, degli atti di parte e dei  documenti  relativi  ai
medesimi  procedimenti  ha   luogo   esclusivamente   con   modalita'
telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici. Resta salva la  facolta'  del  ricorrente  che
risieda all'estero  di  effettuare  il  deposito  con  modalita'  non
telematiche. In ogni caso, il giudice puo'  autorizzare  il  deposito
con modalita'  non  telematiche  quando  i  sistemi  informatici  del
dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste  una  indifferibile
urgenza.».