DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale. (17G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (in G.U. 18/04/2017, n. 90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
  • Articoli
  • Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
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  • agg.1
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  • agg.2
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  • Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonche' per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
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  • Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti
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  • agg.2
  • agg.1
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  • 19 bis
  • orig.
  • Disposizioni finanziarie transitorie e finali
  • 20
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  • 21 bis
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Testo in vigore dal: 10-8-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
 
Assunzione di personale da destinare agli  uffici  delle  Commissioni
  territoriali per il riconoscimento della protezione  internazionale
  e della Commissione nazionale  per  il  diritto  di  asilo  nonche'
  disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'interno 
 
  1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al  fine
di accelerare la  fase  dei  colloqui,  di  particolare  rilevanza  e
urgenza,  in  relazione   agli   impegni   connessi   all'eccezionale
incremento del numero delle richieste di protezione internazionale  e
al fine di garantire la  continuita'  e  l'efficienza  dell'attivita'
degli uffici della Commissione nazionale per il diritto  di  asilo  e
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale, il Ministero  dell'interno  e'  autorizzato,  per  il
biennio 2017-2018, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste  a
legislazione   vigente,   a   bandire   procedure   concorsuali    e,
conseguentemente, ad assumere un contingente  di  personale  a  tempo
indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di  funzioni  di
carattere specialistico,  appartenente  alla  terza  area  funzionale
dell'Amministrazione civile dell'Interno, nel limite  complessivo  di
250 unita', anche in deroga  alle  procedure  di  mobilita'  previste
dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno
2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018. 
  ((1.1. All'atto della cessazione dell'attivita'  delle  Commissioni
territoriali per il riconoscimento della  protezione  internazionale,
determinata  con  provvedimento  di  natura  non  regolamentare,   il
personale  ivi  assegnato,  previo  eventuale  esperimento   di   una
procedura di  mobilita'  su  base  volontaria,  e'  ricollocato,  nel
rispettivo ambito regionale, presso le sedi  centrali  e  periferiche
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di
criteri   connessi   alle   esigenze   organizzative   e   funzionali
dell'Amministrazione  stessa.  In  caso   di   ricostituzione   delle
Commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  della  protezione
internazionale,  il  personale  di  cui  al  periodo  precedente   e'
ricollocato  presso  le  sedi  di  provenienza,  ferma  restando   la
dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno)). 
  1-bis. In relazione alla  necessita'  di  potenziare  le  strutture
finalizzate  al   contrasto   dell'immigrazione   illegale   e   alla
predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati  ai  flussi
migratori   e   all'incremento   delle   richieste   di    protezione
internazionale, il  Ministero  dell'interno  provvede,  entro  il  31
dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di  cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125.
Entro il predetto termine, il  medesimo  Ministero  provvede  a  dare
attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera
b),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  con  conseguente
riassorbimento, entro il successivo  anno,  degli  effetti  derivanti
dalle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),  del
citato decreto-legge n. 95 del 2012.