DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 20-bis 
 
 
(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilita' sismica  degli
                        edifici scolastici). 
 
  1. Per  le  verifiche  di  vulnerabilita'  sismica  degli  immobili
pubblici adibiti ad uso  scolastico  nelle  zone  a  rischio  sismico
classificate 1 e 2  nonche'  per  la  progettazione  degli  eventuali
interventi di  adeguamento  antisismico  che  risultino  necessari  a
seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali  le  risorse
di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
come   accertate   con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  assicurando  la  destinazione  di
almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si  trovano
nelle quattro regioni interessate dagli  eventi  sismici  degli  anni
2016 e  2017.  Le  risorse  accertate  sono  rese  disponibili  dalla
societa' Cassa depositi e prestiti Spa previa  stipulazione,  sentito
il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione  con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  che
disciplina le modalita' di attuazione e le procedure  di  accesso  ai
finanziamenti,  anche  tenendo  conto  dell'urgenza,   di   eventuali
provvedimenti di accertata  inagibilita'  degli  edifici  scolastici,
della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosita'
sismica  nonche'  dei  dati  contenuti  nell'Anagrafe   dell'edilizia
scolastica. I documenti attestanti  le  verifiche  di  vulnerabilita'
sismica eseguite  ai  sensi  della  normativa  tecnica  vigente  sono
pubblicati  nella  home  page  del  sito  internet   dell'istituzione
scolastica che utilizza l'immobile. 
  2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e
messa  in  sicurezza  previsti   nell'ambito   della   programmazione
nazionale   predisposta   in   attuazione   dell'articolo   10    del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  eseguiti  nelle
zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di
vulnerabilita'  sismica  degli  edifici  e,  ove  necessario,   della
progettazione  per  il  miglioramento  e  l'adeguamento   antisismico
dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1. 
  3. Gli interventi di  miglioramento  e  adeguamento  sismico  degli
edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle  verifiche
di vulnerabilita' sismica di cui al comma 1  o  gia'  certificati  da
precedenti verifiche di vulnerabilita' sismica  sono  inseriti  nella
programmazione  triennale  nazionale  di  cui  all'articolo  10   del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2013,  n.  128,  per  essere
finanziati   con   le   risorse   annualmente    disponibili    della
programmazione triennale ovvero con  altre  risorse  che  si  rendano
disponibili. 
  4. ((Entro il 31 dicembre  2021))  ogni  immobile  adibito  ad  uso
scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1  e  2,
con priorita' per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1
e 2 al decreto-legge n.  189  del  2016,  deve  essere  sottoposto  a
verifica di vulnerabilita' sismica.