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DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2019
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Art. 11

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali
01. All'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo il comma 2-quater sono aggiunti i seguenti:
"2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle autorità competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, limitatamente all'anno 2017, qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino più disponibili.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 31 dicembre 2017".
1. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016»;
2) la lettera b) è abrogata;
3) alla lettera l), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.»;
c) al comma 2, le parole: ", della telefonia e della radiotelevisione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "e della telefonia,";
c-bis) al comma 7, le parole: "dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, già versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8".
d) al comma 10, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017».
e) al comma 11:
1) dopo le parole: «e dai commi» sono inserite le seguenti: «1-bis,»;
2) le parole da: "con decreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
f) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata con le modalità di cui al comma 11. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»;
g) al comma 12 le parole: «entro il mese di ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017».
g-bis) al comma 16, le parole: "28 febbraio 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".
2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere
((dal 1° gennaio 2020))
.
3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2017, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.
5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.
6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo è assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 6.
8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
9. L'aiuto di cui ai commi da 3 a 8 è riconosciuto ai soggetti esercenti un'attività economica nel rispetto dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "21 aprile 2017";
b) al comma 3, alinea, le parole: "31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2017";
c) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
"13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo".
10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.
11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni di euro per il 2017.
12. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019.
13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:
a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189;
d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10.
14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017».
15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma 5, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse effettivamente utilizzate.
16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.