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DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  11-4-2017
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Art. 10

Sostegno alle fasce deboli della popolazione
1. Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che versano in condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi del presente articolo, è concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di sostegno al reddito di cui al comma 5.
2. Possono accedere alla misura i soggetti in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2
((al medesimo decreto-legge))
alla data del 26 ottobre 2016;
b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.
3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è calcolato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al presente comma.
4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c),
((del))
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:
a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, è riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016. Ai fini del presente comma, il nucleo familiare è definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, le modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5.
8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.