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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244

Proroga e definizione di termini. (16G00260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal:  27-3-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente periodo: «All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017».
2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».
2-bis. Il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017.
Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012.
3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»;
b) al secondo periodo le parole : «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018».
3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "termine di dodici mesi".
3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2018".
3-quater. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018".
3-quinquies. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "nel corso dell'anno 2015" sono inserite le seguenti: "e dell'anno 2016" e le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2017";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore degli aventi diritto per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016".
3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017".
3-septies. All'onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in 208 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma l, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 47 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; è corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 41 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-sexies;
e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-novies. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.