DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244

Proroga e definizione di termini. (16G00260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 1-3-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 13-bis 
 
(( (Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP  con  il
               decreto legislativo n. 139 del 2015).)) 
 
  ((1. Per i soggetti di cui al  comma  1-bis  dell'articolo  83  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto
dal numero 2) della lettera a) del comma  2  del  presente  articolo,
relativamente al periodo  d'imposta  nel  quale  vanno  dichiarati  i
componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre  2015,  il
termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  per
la presentazione  delle  dichiarazioni  in  materia  di  imposte  sui
redditi e di IRAP,  e'  prorogato  di  quindici  giorni  al  fine  di
agevolare la prima applicazione  delle  disposizioni  introdotte  dal
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle  disposizioni  di
coordinamento contenute nei commi seguenti. 
  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 83: 
      1) al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38," sono inserite le seguenti: "e per i  soggetti,  diversi
dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del  codice  civile,
che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del  codice
civile," e le parole: "da detti principi contabili"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dai rispettivi principi contabili"; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Ai  fini  del  comma  1,  ai  soggetti,  diversi  dalle
micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter  del  codice  civile,  che
redigono il bilancio in  conformita'  alle  disposizioni  del  codice
civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  emanate
in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e  del  comma  7-quater  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38"; 
    b) al comma 2  dell'articolo  96,  dopo  le  parole:  "canoni  di
locazione finanziaria di beni strumentali" sono inserite le seguenti:
", nonche' dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda"; 
    c) all'articolo 108: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Le spese relative  a  piu'  esercizi  sono  deducibili  nel
limite della quota imputabile a ciascun esercizio"; 
      2) il primo periodo del comma 2 e' soppresso; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in  esito  agli
studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito
dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti  a  norma  di
legge dallo Stato o  da  altri  enti  pubblici  a  fronte  dei  costi
relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3"; 
      4) al comma 4, le parole: "1, 2  e  3"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1 e 2"; 
    d) all'articolo 109, comma 4, alinea, la parola: "internazionali"
e' sostituita dalle seguenti: "adottati dall'impresa"; 
    e) al comma 9 dell'articolo 110 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono tuttavia applicabili i  tassi  di  cambio  alternativi
forniti   da   operatori   internazionali   indipendenti   utilizzati
dall'impresa nella  contabilizzazione  delle  operazioni  in  valuta,
purche' la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso  fonti
di informazione pubbliche e verificabili"; 
    f) all'articolo 112: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) al comma 2, le parole: "delle operazioni 'fuori bilancio' in
corso" sono sostituite dalle seguenti:  "degli  strumenti  finanziari
derivati"; 
      3) al comma 3-bis, dopo  le  parole:  "19  luglio  2002,"  sono
inserite le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle  micro-imprese
di cui all'articolo 2435-ter  del  codice  civile,  che  redigono  il
bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile,"; 
      4) al comma 4, le parole: "le operazioni di cui al comma 1 sono
poste in essere"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "gli  strumenti
finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio"; 
      5) al comma 5, le parole: "le operazioni di cui al comma 2 sono
poste in essere"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "gli  strumenti
finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio"; 
      6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      "6. Ai fini del  presente  articolo  lo  strumento  finanziario
derivato si  considera  con  finalita'  di  copertura  in  base  alla
corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa"; 
      7)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   "Strumenti
finanziari derivati". 
  3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, dopo le parole: "con esclusione delle voci  di  cui  ai
numeri 9), 10), lettere  c)  e  d),  12)  e  13)"  sono  inserite  le
seguenti: ", nonche' dei componenti positivi  e  negativi  di  natura
straordinaria derivanti da trasferimenti di  azienda  o  di  rami  di
azienda". 
  4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di  natura  fiscale
ai componenti positivi o  negativi  di  cui  alle  lettere  A)  e  B)
dell'articolo 2425 del codice  civile  va  inteso  come  riferito  ai
medesimi componenti  assunti  al  netto  dei  componenti  positivi  e
negativi  di  natura  straordinaria  derivanti  da  trasferimenti  di
azienda o di rami di azienda. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno  efficacia  con
riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio
a decorrere  dall'esercizio  successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2015. Continuano  ad  essere  assoggettati  alla  disciplina
fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio
del predetto esercizio e di quelli successivi  delle  operazioni  che
risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente  ai  fini   fiscali   rispetto   alle   qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali  risultanti  dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.  In  deroga  al
periodo precedente: 
    a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati  differenti
da quelli iscritti in bilancio con finalita' di copertura di  cui  al
comma 6 dell'articolo 112 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  in  essere
nell'esercizio in corso al 31 dicembre  2015,  ma  non  iscritti  nel
relativo bilancio, assume rilievo ai fini  della  determinazione  del
reddito al momento del realizzo; 
    b)  alla  valutazione   degli   strumenti   finanziari   derivati
differenti da quelli iscritti in bilancio con finalita' di  copertura
di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  gia'
iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015,  si
applica l'articolo 112 del predetto testo unico,  nel  testo  vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si  applicano  anche  ai  fini
della  determinazione  della  base  imponibile  di  cui  al   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  7. Nel primo esercizio di applicazione dei  principi  contabili  di
cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
28  febbraio  2005,  n.  38,  aggiornati  ai  sensi   del   comma   3
dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139: 
    a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma  4,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati  direttamente
a patrimonio; 
    b)  i  componenti  imputati  direttamente  a   patrimonio   netto
concorrono alla formazione della base imponibile di cui  all'articolo
5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  se,  sulla  base
dei criteri applicabili negli esercizi  precedenti,  sarebbero  stati
classificati nelle voci di cui alle lettere  A)  e  B)  dell'articolo
2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5; 
    c) il  ripristino  e  l'eliminazione,  nell'attivo  patrimoniale,
rispettivamente,  di  costi  gia'  imputati  a  conto  economico   di
precedenti esercizi e di costi iscritti e  non  piu'  capitalizzabili
non rilevano ai fini della determinazione del reddito ne' del  valore
fiscalmente  riconosciuto;  resta  ferma   per   questi   ultimi   la
deducibilita' sulla  base  dei  criteri  applicabili  negli  esercizi
precedenti; 
    d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passivita' e  fondi
di accantonamento, considerati dedotti per effetto  dell'applicazione
delle disposizioni del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai  fini  della
determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilita' degli oneri
a fronte  dei  quali  detti  fondi  sono  stati  costituiti,  nonche'
l'imponibilita' della relativa sopravvenienza nel  caso  del  mancato
verificarsi degli stessi; 
    e) le previsioni di cui alle lettere c) e  d)  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche ai fini  della  determinazione  della  base
imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano  anche  in
caso di variazioni che intervengono nei principi contabili  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto  2015,
n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi  di
bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa. 
  9. Per i soggetti che redigono il  bilancio  in  base  ai  principi
contabili internazionali,  le  disposizioni  contenute  nell'articolo
108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  nel  testo
vigente prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  continuano  ad  applicarsi   in
relazione alle spese sostenute fino  all'esercizio  in  corso  al  31
dicembre 2015. 
  10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente: 
  "7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede,
ove  necessario,  entro   centocinquanta   giorni   dalla   data   di
approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1
dell'articolo   9-bis,   ad   emanare   eventuali   disposizioni   di
coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e
dell'IRAP". 
  11. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono   adottate   le
disposizioni di revisione del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 14 marzo  2012,  recante  "Disposizioni  di  attuazione
dell'articolo  1  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)", pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare  la
normativa ivi contenuta per  i  soggetti  che  applicano  i  principi
contabili internazionali con  quella  prevista  per  i  soggetti  che
applicano le disposizioni del  presente  articolo.  Con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono  adottate  le
disposizioni di revisione delle disposizioni  emanate  in  attuazione
del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
nel rispetto dei criteri ivi indicati,  nonche'  del  comma  7-quater
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 
  12. All'onere derivante dal comma 2, lettera  c),  valutato  in  18
milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di  euro  per  l'anno
2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  13. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di  1,7  milioni  di  euro  nell'anno  2021.  Al
relativo onere si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dalle misure previste dal comma 2, lettera
c) )).