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DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  18-12-2016
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Art. 42

Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, determina le modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Al fine di garantire omogeneità operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il Capo Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario straordinario, provvede con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, a disciplinare il proseguimento o completamento delle suddette attività delegando ai Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative a determinati ambiti delle medesime attività e a singoli contesti regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze di cui al presente comma, allo scopo di favorire la più celere transizione, sono adottate
((entro il 31 gennaio 2017))
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2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, ove necessario, anche dopo l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono rese disponibili, a tal fine, con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sulla base della quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN).
3. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
4. Le attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.