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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (16G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal:  1-1-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 3-bis

(Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)
1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016".
2. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza. Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla Soprintendenza, nonché all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES - Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. (20) (24) (27)
((32))
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 57, comma 12) che "Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2021".
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AGGIORNAMENTO (24)

La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 459) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022".
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AGGIORNAMENTO (27)

La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 765) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023".
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AGGIORNAMENTO (27)

La L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1, comma 410) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024".