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DECRETO-LEGGE 8 luglio 2015, n. 99

Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. (15G00119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2015.
Decreto-Legge convertito dalla L. 4 agosto 2015, n. 117 (in G.U. 06/08/2015, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/2015)
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Testo in vigore dal:  8-7-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, con l'obiettivo di contribuire a smantellare il modello di business delle reti del traffico e della tratta di esseri umani adottando misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità al diritto internazionale, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
Vista la decisione PESC/2015/958 del Comitato politico e di sicurezza del 17 giugno 2015, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED;
Vista la decisione PESC/2015/972 del Consiglio, del 22 giugno 2015, relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale
1. È autorizzata, a decorrere dal 27 giugno 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 26.000.000 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui alla decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015.
2. All'operazione militare di cui al comma 1 si applicano:
b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;
c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 26.000.000 per l'anno 2015, si provvede:
a) quanto a euro 19.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) quanto a euro 7.000.000, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.