DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (15G00098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 26/09/2023
Testo in vigore dal: 21-8-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
 
 
        Disposizioni in materia di processo civile telematico 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      ((01) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalita'
previste dal presente comma,  gli  atti  e  i  documenti  di  cui  al
medesimo comma.")); 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «((1-bis. Nell'ambito dei procedimenti  civili,  contenziosi  e  di
volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere  dal  30
giugno 2015, innanzi alle corti  di  appello  e'  sempre  ammesso  il
deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma
1 e dei documenti che si  offrono  in  comunicazione,  da  parte  del
difensore  o  del  dipendente  di   cui   si   avvale   la   pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalita'
previste  dalla  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con
tali modalita')).»; 
      ((1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "dal comma
9-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 16-decies"; 
      1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
"Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto  non
avente natura regolamentare il Ministro  della  giustizia  stabilisce
misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli
atti depositati con modalita' telematiche nonche' per la riproduzione
su  supporto  analogico  degli  atti  depositati  con   le   predette
modalita', nonche' per la gestione e la conservazione delle  predette
copie cartacee. Con il medesimo decreto sono  altresi'  stabilite  le
misure organizzative per la gestione e la  conservazione  degli  atti
depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8,  nonche'  ai
sensi del periodo precedente.")); 
      ((2) al comma 9-bis: 
        2.1)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "presenti   nei
fascicoli informatici" sono inserite le  seguenti:  "o  trasmessi  in
allegato alle comunicazioni telematiche" e  dopo  le  parole:  "firma
digitale del cancelliere" sono aggiunte, in fine,  le  seguenti:  "di
attestazione di conformita' all'originale"; 
        2.2) al secondo periodo, dopo la  parola:  "difensore,"  sono
inserite le seguenti: "il dipendente di cui  si  avvale  la  pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente,")); 
      ((2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi: "I rapporti riepilogativi di cui al  presente  comma  devono
contenere i dati identificativi dell'esperto  che  ha  effettuato  la
stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
prospetti  riepilogativi  delle  stime  e  delle   vendite   di   cui
all'articolo 169-quinquies delle disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie.  Il  prospetto
riepilogativo   deve   contenere   anche   i   dati    identificativi
dell'ufficiale giudiziario  che  ha  attribuito  il  valore  ai  beni
pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile."; 
      2-ter) dopo il comma 9-septies e' aggiunto il seguente: 
        "9-octies. Gli atti di parte e i  provvedimenti  del  giudice
depositati  con  modalita'  telematiche  sono  redatti   in   maniera
sintetica")); 
    b) ((dopo  l'articolo  16-novies,  introdotto  dall'articolo  14,
comma 2, del presente decreto)), sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 16-decies. (Potere di  certificazione  di  conformita'  delle
copie degli atti ((e dei provvedimenti)) )  -  1.  Il  difensore,  il
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare  in
giudizio personalmente,  il  consulente  tecnico,  il  professionista
delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano
con modalita' telematiche la copia informatica, anche  per  immagine,
di un atto ((processuale di parte o di un provvedimento  del  giudice
formato su supporto analogico e detenuto  in  originale  o  in  copia
conforme,)) attestano la conformita' della copia al predetto atto. La
copia munita dell'attestazione di conformita' equivale  all'originale
((o alla copia conforme dell'atto o  del  provvedimento)).  ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132)). 
  «Art. 16-undecies (Modalita' dell'attestazione di conformita') - 1.
Quando l'attestazione  di  conformita'  prevista  dalle  disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura  civile  e  ((dalla))
legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad  una  copia  analogica,
l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della  copia  o
su foglio  separato,  che  sia  pero'  congiunto  materialmente  alla
medesima. 
  2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad  una  copia
informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo  documento
informatico. 
  3. Nel caso previsto dal comma  2,  l'attestazione  di  conformita'
puo' alternativamente essere  apposta  su  un  documento  informatico
separato ((e l'individuazione della copia cui si riferisce  ha  luogo
esclusivamente  secondo  le  modalita'  stabilite  nelle   specifiche
tecniche  stabilite  dal  responsabile  per  i  sistemi   informativi
automatizzati  del  Ministero  della   giustizia)).   Se   la   copia
informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita'
e' inserita nella relazione di notificazione. 
  ((3-bis. I soggetti di cui all'articolo  16-decies,  comma  1,  che
compiono le attestazioni di conformita' previste  dalle  disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla  legge
21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali  ad  ogni
effetto))». 
  ((1-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio  1994,
n. 53, le parole: "attestandone la conformita' all'originale a  norma
dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82" sono sostituite dalle seguenti: "attestandone la conformita'  con
le modalita' previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221")). 
  2. Per gli  interventi  necessari  al  completamento  del  processo
civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione  del
Ministero della giustizia, ivi  compresa  la  tenuta,  con  modalita'
informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici,  dei
periti  presso  il  tribunale,  dei  professionisti   disponibili   a
provvedere alle operazioni di vendita, e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di  euro  3  milioni  per  l'anno
2016, di euro 2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione ((annui))
a decorrere dall'anno 2018. 
  ((2-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 58,  comma  2,  dopo  le  parole:  "comunicazione
telematica," sono inserite le seguenti:  "ivi  incluso  il  Ministero
della giustizia,"; 
    b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole:  "di  concerto  con"
sono inserite le seguenti: "il Ministro della giustizia e con")).