DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
 
         Congedo per le donne vittime di violenza di genere 
 
  1. La dipendente di datore di lavoro pubblico  o  privato  ((...)),
inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o
dai centri antiviolenza o dalle  case  rifugio  di  cui  all'articolo
5-bis  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.   93,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto  di
astenersi dal lavoro per motivi  connessi  al  suddetto  percorso  di
protezione per un periodo massimo di tre mesi.(3) 
  2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa inserite nei  percorsi  di  protezione  relativi  alla
violenza di genere, debitamente certificati dai servizi  sociali  del
Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di
cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale  per  motivi
connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il  periodo
corrispondente  all'astensione,  la  cui  durata  non   puo'   essere
superiore a tre mesi. 
  3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente  articolo,
la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilita', e'  tenuta  a
preavvisare il datore di lavoro o il committente con  un  termine  di
preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio
e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di
cui ai commi 1 e 2. 
  4. Durante il periodo di  congedo,  la  lavoratrice  ha  diritto  a
percepire un'indennita' corrispondente all'ultima  retribuzione,  con
riferimento alle voci fisse e  continuative  del  trattamento,  e  il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa. L'indennita'
e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per
la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'.  I  datori
di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono  l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei  contributi  previdenziali  dovuti
all'ente previdenziale competente.  Per  i  dipendenti  dei  predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale  periodo  e'
computato ai fini dell'anzianita' di servizio a  tutti  gli  effetti,
nonche' ai fini della  maturazione  delle  ferie,  della  tredicesima
mensilita' e del trattamento di fine rapporto. 
  5. Il congedo di cui al comma  1  puo'  essere  usufruito  su  base
oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni  secondo  quanto
previsto da successivi  accordi  collettivi  nazionali  stipulati  da
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte  della
contrattazione collettiva, delle modalita' di fruizione del  congedo,
la dipendente puo' scegliere tra la fruizione  giornaliera  e  quella
oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari alla
meta'   dell'orario   medio   giornaliero   del   periodo   di   paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente  a  quello  nel
corso del quale ha inizio il congedo. 
  6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla  trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno  in  lavoro  a  tempo  parziale,
verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di
lavoro  a  tempo  parziale  deve  essere  nuovamente  trasformato,  a
richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. 
  7. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli previste
dalla contrattazione collettiva. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
241) che "Il diritto all'astensione dal lavoro  di  cui  all'articolo
24, comma 1, del decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  80,  e'
riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura  massima  di  tre
mesi".