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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2015, n. 53

Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. (15G00065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/2015
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  23-5-2015

Art. 5

Definizione di servizi connessi o strumentali
all'attività di garanzia collettiva dei fidi
1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e delle disposizioni del presente decreto.
2. Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l'attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest'ultima e hanno finalità coerenti con essa, tra i quali:
a) i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi;
3. Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attività svolta, quali:
a) l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività principale; gli immobili non funzionali eventualmente già detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel più breve tempo possibile;
b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.
Note all'art. 5:
- Per il riferimento al testo dell'articolo 112 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010:
"Art. 12 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). - 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:
a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 128-novies , comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative.".