MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2015, n. 53

Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. (15G00065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/2015
vigente al 30/05/2023
Testo in vigore dal: 23-5-2015
                               Art. 5 
 
 
            Definizione di servizi connessi o strumentali 
            all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi 
 
  1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112,  t.u.b.,
esercitano in via esclusiva l'attivita' di  garanzia  collettiva  dei
fidi e i servizi a essa connessi o  strumentali  nel  rispetto  delle
riserve di attivita' previste dalla legge e  delle  disposizioni  del
presente decreto. 
  2. Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di
sviluppare l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi,  sono  svolti
in via accessoria a quest'ultima e hanno finalita' coerenti con essa,
tra i quali: 
    a) i servizi di consulenza in materia di  finanza  d'impresa  nei
confronti esclusivamente  dei  propri  soci,  a  condizione  che  sia
strettamente finalizzata  al  rilascio  della  garanzia  mutualistica
propria o di terzi; 
    b) le attivita' previste all'articolo 12, comma  1,  lettera  c),
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. 
  3. Per  servizi  strumentali,  si  intendono  i  servizi  ausiliari
all'attivita' svolta, quali: 
    a)   l'acquisto   di    immobili,    esclusivamente    funzionali
all'esercizio dell'attivita' principale; gli immobili non  funzionali
eventualmente gia' detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di  cui
all'articolo 112, t.u.b., possono essere concessi in locazione ovvero
devono essere alienati nel piu' breve tempo possibile; 
    b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi
o banche di garanzia collettiva fidi  ovvero  in  altri  intermediari
finanziari che in base a  specifici  accordi  rilascino  garanzie  ai
propri soci nonche' in societa'  costituite  per  la  prestazione  di
servizi strumentali. 
          Note all'art. 5: 
              - Per il riferimento al  testo  dell'articolo  112  del
          citato decreto legislativo n. 385  del  1993  vedasi  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          12 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010: 
              "Art.  12  (Disposizioni  di  attuazione  dell'articolo
          128-quater  e  128-sexies  del   decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385). - 1. Non costituisce esercizio  di
          agenzia  in  attivita'  finanziaria,  ne'   di   mediazione
          creditizia: 
                a) la  promozione  e  la  conclusione,  da  parte  di
          fornitori di beni e servizi, di contratti di  finanziamento
          unicamente per l'acquisto di propri beni  e  servizi  sulla
          base di apposite convenzioni stipulate con le banche e  gli
          intermediari  finanziari.  In  tali  contratti   non   sono
          ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito; 
                b) la  promozione  e  la  conclusione,  da  parte  di
          banche, intermediari finanziari, imprese  di  investimento,
          societa'  di  gestione  del   risparmio,   SICAV,   imprese
          assicurative, istituti di  pagamento,  istituti  di  moneta
          elettronica e Poste italiane S.p.A. di  contratti  relativi
          alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi  forma  e
          alla prestazione di servizi di pagamento; 
                c)  la  stipula,  da  parte  delle  associazioni   di
          categoria  e  dei  Confidi,  di  convenzioni  con   banche,
          intermediari finanziari  ed  altri  soggetti  operanti  nel
          settore finanziario finalizzate  a  favorire  l'accesso  al
          credito  delle  imprese  associate.  Per  la  raccolta   di
          richieste di finanziamento effettuate sulla base  di  dette
          convenzioni, le associazioni possono avvalersi di  soggetti
          in possesso dei requisiti di cui all' articolo 128-novies ,
          comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, e'  esteso
          alle societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo
          2359  del  codice  civile,  costituite  dalle  associazioni
          stesse per il perseguimento delle finalita' associative.".