DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2015, ad eccezione dell'art. 15, commi 6-bis e 6-ter che entra in vigore il 1/06/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2023)
Testo in vigore dal: 27-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-bis. 
(Disposizioni in  materia  di  conservazione  dei  dati  di  traffico
                      telefonico e telematico). 
 
  ((1. I dati relativi al traffico telefonico o  telematico,  esclusi
comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli  operatori  dei
servizi di telecomunicazione alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, nonche' quelli relativi al
traffico telefonico o telematico effettuato  successivamente  a  tale
data, sono conservati, in deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo
132, comma 1, del codice di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per
le finalita' di accertamento e di repressione dei reati di  cui  agli
articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a),  del  codice
di procedura penale)). 
  2. I dati relativi  alle  chiamate  senza  risposta,  effettuate  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori
di servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico
oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al
((30 giugno 2017)). 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano  di  applicarsi  a
decorrere dal ((1° luglio 2017)).