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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2021)
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Testo in vigore dal:  1-1-2019
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Art. 9



(Interventi urgenti per l 'efficientamento energetico degli edifici scolastici
((, sanitari, sportivi))
e universitari pubblici)

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia
((e di efficientamento e risparmio idrico))
, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
((
1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari
))
2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui
((ai commi 1 e 1-bis))
sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui
((ai commi 1 e 1-bis))
si applica la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.
4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.
5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1
((, 1-bis))
e 4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potrà essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a trentamila euro per singolo edificio. L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto clima-energia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e dei progetti di investimento che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della fmanza pubblica.
10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, è assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attività si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.