DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-8-2021
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 10 
 
(Misure straordinarie  per  accelerare  l'utilizzo  delle  risorse  e
l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del  rischio  idrogeologico  nel  territorio  nazionale  e   per   lo
svolgimento  delle  indagini  sui  terreni  della  Regione   Campania
                     destinati all'agricoltura) 
 
  1. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
Presidenti della regioni, di seguito denominati commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente
al  territorio  di   competenza   nelle   funzioni   dei   commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento  delle  procedure
relative alla  realizzazione  degli  interventi  di  mitigazione  del
rischio  idrogeologico  individuati  negli   accordi   di   programma
sottoscritti tra  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e le regioni ai sensi  dell'articolo  2,  comma
240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita'  delle
relative contabilita' speciali. I commissari straordinari attualmente
in carica  completano  le  operazioni  finalizzate  al  subentro  dei
commissari di Governo per il  contrasto  del  dissesto  idrogeologico
entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2.  Al  commissario  di  Governo  per  il  contrasto  del  dissesto
idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In caso di  dimissioni  o
di  impedimento  del  predetto   commissario,   il   Ministro   della
transizione  ecologica  nomina   un   commissario   ad   acta,   fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento. 
  2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i  casi
di cessazione  anticipata,  per  qualsiasi  causa,  dalla  carica  di
Presidente  della  regione,  questi  cessa   anche   dalle   funzioni
commissariali eventualmente conferitegli con specifici  provvedimenti
legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della  regione
non prevedano apposite modalita' di  sostituzione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
competente, e' nominato un commissario  che  subentra  nell'esercizio
delle  funzioni  commissariali  fino   all'insediamento   del   nuovo
Presidente. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche
agli  incarichi  commissariali,  conferiti  ai  sensi  di   specifici
provvedimenti  legislativi,  per  i   quali   e'   gia'   intervenuta
l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione. 
  2-ter. Per l'espletamento delle  attivita'  previste  nel  presente
articolo, il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto
attuatore  il  quale  opera  sulla  base  di  specifiche  indicazioni
ricevute dal Presidente della regione ((con i medesimi  poteri  e  le
deroghe previsti per il  commissario)).  Il  soggetto  attuatore,  se
dipendente di societa' a totale capitale pubblico o di societa' dalle
stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali
di lavoro delle societa' di appartenenza, e' collocato in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di  servizio  dalla
data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per  tutto  il
periodo di svolgimento dello stesso. ((Al soggetto attuatore,  scelto
anche fra estranei alla pubblica amministrazione, e'  corrisposto  un
compenso  determinato  nella  misura  e  con  le  modalita'  di   cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che e' posto a carico del quadro  economico  degli  interventi  cosi'
come risultante dai sistemi  informativi  della  Ragioneria  generale
dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti  di  un
dipendente di una pubblica amministrazione, e' collocato fuori  ruolo
o in posizione di comando,  aspettativa  o  altra  analoga  posizione
secondo l'ordinamento  di  appartenenza.  All'atto  del  collocamento
fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile  per  tutta   la   durata   del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione  organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario)). 
  3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine  finale  del
30 aprile 2014, sono  ultimati  entro  trenta  giorni  dall'effettivo
subentro. 
  4. Per le attivita'  di  progettazione  degli  interventi,  per  le
procedure di affidamento dei lavori, per le  attivita'  di  direzione
dei lavori e  di  collaudo,  nonche'  per  ogni  altra  attivita'  di
carattere   tecnico-amministrativo   connessa   alla   progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi  inclusi  servizi  e
forniture, il commissario di Governo puo' avvalersi, oltre che  delle
strutture  e  degli  uffici  regionali,  degli   uffici   tecnici   e
amministrativi dei comuni,  dei  provveditorati  interregionali  alle
opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi  di
bonifica e delle autorita'  di  distretto,  nonche'  delle  strutture
commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno  2015,  e  delle
societa' a totale capitale pubblico o  delle  societa'  dalle  stesse
controllate. Le relative  spese  sono  ricomprese  nell'ambito  degli
incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma  5,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  dell'articolo  16  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il  commissario
di  Governo  e'  titolare  dei   procedimenti   di   approvazione   e
autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione  e
di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e  cura  tutte  le
attivita' di competenza delle  amministrazioni  pubbliche,  necessari
alla realizzazione degli  interventi,  nel  rispetto  degli  obblighi
internazionali e di  quelli  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea. 
  6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi  del  comma  5  sostituisce
tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro
provvedimento     abilitativo     necessario     per     l'esecuzione
dell'intervento,  comporta  dichiarazione  di  pubblica  utilita'   e
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti  di  pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti  salvi  i  pareri  e  gli  atti  di
assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta  giorni  dalla
richiesta,  decorso  inutilmente  il  quale  l'autorita'   procedente
provvede comunque alla conclusione  del  procedimento,  limitatamente
agli interventi individuati negli accordi  di  programma  di  cui  al
comma 1. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. PERIODO  SOPPRESSO
DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
29 LUGLIO 2021, N. 108. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N.
77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. 
  7. Ai fini delle attivita' di  coordinamento  delle  fasi  relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di  cui  al
comma 1, fermo  restando  il  numero  degli  uffici  dirigenziali  di
livello  generale  e  non  generale  vigenti,  l'Ispettorato  di  cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
e' trasformato in una direzione generale individuata dai  regolamenti
di organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  e,  pertanto,  l'Ispettorato  e'  soppresso.
Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge
n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture  anche  vigilate»
a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto  2009,  n.  140»
sono sostituite dalle seguenti: «una direzione  generale  individuata
dai regolamenti di organizzazione del Ministero  nel  rispetto  della
dotazione  organica  vigente  che  subentra   nelle   funzioni   gia'
esercitate dall'Ispettorato generale». 
  7-bis. I  comuni  possono  rivolgersi  ai  soggetti  conduttori  di
aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri  di  altitudine
per l'esecuzione di opere minori  di  pubblica  utilita'  nelle  aree
attigue al fondo, come  piccole  manutenzioni  stradali,  servizi  di
spalatura della neve o regimazione delle acque  superficiali,  previa
apposita convenzione per ciascun intervento da  pubblicare  nell'albo
pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature
private per l'esecuzione dei lavori. 
  8. Al fine di conseguire un risparmio di  spesa,  all'articolo  17,
comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  al  primo
periodo, dopo le parole: "due supplenti" sono aggiunte  le  seguenti:
"con comprovata esperienza in  materia  contabile  amministrativa"  e
l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Uno  dei  componenti
effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra
i dirigenti del medesimo Ministero". 
  8-bis. Entro venti giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  sono  nominati  i  nuovi
componenti  del  collegio  dei  revisori  dei   conti   dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai  sensi
della disciplina di cui al comma 8. 
  9. Fermo restando  il  termine  del  31  dicembre  2014,  stabilito
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli
interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali  o
regionali entro il  30  giugno  2014  sono  completati  entro  il  31
dicembre 2015. I Presidenti delle  regioni  provvedono,  con  cadenza
almeno trimestrale, ad aggiornare  i  dati  relativi  allo  stato  di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento  in  un
sistema on line  specificate  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. 
  10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 23  febbraio  2010,  n.  49,  dopo  le  parole:  «di  cui
all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)». 
  11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate  al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del  rischio
idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con
il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.  A  tal  fine  la
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  puo'  avvalersi  di  apposita
struttura di missione, alle cui attivita'  si  fara'  fronte  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  11-bis.  All'articolo  7,  comma  8,  del  decreto  legislativo  23
febbraio 2010, n. 49, le parole:  "entro  il  22  giugno  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 22 dicembre 2015". 
  12. Al decreto-legge 10 dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta
giorni  successivi  all'emanazione   del   decreto   medesimo»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «da  svolgere,  secondo   l'ordine   di
priorita' definito nei medesimi decreti, entro  i  centoventi  giorni
successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dei  predetti
decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini,  nelle
classi di rischio piu' elevate, e entro  i  successivi  duecentodieci
per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere disposto,
nelle more dello svolgimento delle indagini dirette,  il  divieto  di
commercializzazione dei prodotti  derivanti  dai  terreni  rientranti
nelle classi di rischio piu'  elevato,  ai  sensi  del  principio  di
precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento  (CE)  n.  178/2002
del 28 gennaio 2002, del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare,  istituisce  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»; 
  b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:  «6.1.
Le indagini di cui al presente articolo possono  essere  estese,  nei
limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione   vigente,   con
direttiva  dei  Ministri  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione  Campania,  ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi  del
comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto  di
sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di
cui al comma 5.  Nelle  direttive  di  cui  al  presente  comma  sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui  terreni  di
cui al primo periodo e la  presentazione  delle  relative  relazioni.
Entro i quindici giorni  dalla  presentazione  delle  relazioni  sono
emanati i decreti di cui al comma 6.»; 
  c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e'  inserito  il  seguente:
«5-ter, Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva  del  Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro  per  l'azione  comunitaria  in  materia  di  acque,  nella
concessione di contributi  e  finanziamenti  previsti  dai  programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita  priorita'
assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue  e  di  bonifica
finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica,  in
sostituzione del prelievo privato di acque da  falde  superficiali  e
profonde nelle province di Napoli e Caserta.» 
  12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  febbraio  2014,  n.  6,
dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il seguente: 
    "6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  e'  disciplinata
l'interconnessione da  parte  del  Corpo  forestale  dello  Stato  al
SISTRI,  al  fine  di  intensificarne  l'azione  di  contrasto   alle
attivita'  illecite  di  gestione  dei   rifiuti,   con   particolare
riferimento al territorio campano". 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  13-bis. All'articolo 1, comma  347,  lettera  b),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147,  le  parole:  ",  Genova  e  La  Spezia"  sono
soppresse e le parole: "20 milioni di  euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "14 milioni di euro". 
  13-ter.  Per  gli  interventi  di  ricostruzione  conseguenti  agli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24
ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16  al  20
gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata la
spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014. 
  13-quater. Ai maggiori oneri di cui  al  comma  13-ter,  pari  a  6
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di
spesa di cui al comma 13-bis.