DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato  e  delle
                  avvocature degli enti pubblici). 
 
  1.  I  compensi  professionali  corrisposti  dalle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  agli  avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse,  ivi  incluso  il  personale
dell'Avvocatura   dello   Stato,   sono   computati   ai   fini   del
raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 
  2. Sono abrogati il  comma  457  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo  21  del  testo
unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione
del citato terzo  comma  ha  efficacia  relativamente  alle  sentenze
depositate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con  recupero  delle  spese
legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite
tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma  1,
esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e  con
le  modalita'  stabilite   dai   rispettivi   regolamenti   e   dalla
contrattazione collettiva  ai  sensi  del  comma  5  e  comunque  nel
rispetto dei limiti di cui al  comma  7.  La  parte  rimanente  delle
suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione. 
  4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con  recupero  delle  spese
legali a carico delle controparti, il ((75)) per  cento  delle  somme
recuperate e' ripartito tra gli avvocati e  procuratori  dello  Stato
secondo le  previsioni  regolamentari  dell'Avvocatura  dello  Stato,
adottate ai sensi del  comma  5.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  27
DICEMBRE 2017, N. 205)). Il rimanente 25 per cento  e'  destinato  al
Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di  cui  all'articolo
1, comma 431, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  e  successive
modificazioni. 
  5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato  e  degli  altri  enti
pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto  delle
somme di cui al primo periodo del comma 3  e  al  primo  periodo  del
comma  4  in  base  al  rendimento   individuale,   secondo   criteri
oggettivamente  misurabili  che  tengano  conto  tra  l'altro   della
puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti  regolamenti  e
contratti collettivi definiscono altresi' i criteri  di  assegnazione
degli affari consultivi  e  contenziosi,  da  operare  ove  possibile
attraverso  sistemi  informatici,  secondo  principi  di  parita'  di
trattamento e di specializzazione professionale. 
  6. In tutti i casi di  pronunciata  compensazione  integrale  delle
spese, ivi compresi quelli di transazione  dopo  sentenza  favorevole
alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai  dipendenti,  ad
esclusione  del   personale   dell'Avvocatura   dello   Stato,   sono
corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o
contrattuali vigenti e nei limiti  dello  stanziamento  previsto,  il
quale non  puo'  superare  il  corrispondente  stanziamento  relativo
all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni
per l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e  disposizioni
transitorie, di cui al regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,
possono essere corrisposti compensi professionali in base alle  norme
regolamentari o contrattuali delle  relative  amministrazioni  e  nei
limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo'
superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. 
  7. I compensi professionali di cui al comma 3 e  al  primo  periodo
del comma 6 possono  essere  corrisposti  in  modo  da  attribuire  a
ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico
complessivo. 
  8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto.
I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6  nonche'
il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei  regolamenti
e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da  operare  entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. In assenza del suddetto  adeguamento,  a  decorrere
dal 1º gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al  comma  1
non  possono  corrispondere  compensi  professionali  agli   avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse,  ivi  incluso  il  personale
dell'Avvocatura dello Stato. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori
risparmi rispetto a quelli gia' previsti  a  legislazione  vigente  e
considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.