DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 32 
 
(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese
           nell'ambito della prevenzione della corruzione) 
 
  1. Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'  giudiziaria  proceda  per  i
delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,
c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in  presenza  di
rilevate situazioni  anomale  e  comunque  sintomatiche  di  condotte
illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria
di un appalto per la realizzazione  di  opere  pubbliche,  servizi  o
forniture nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per
conto  del  Servizio  sanitario  nazionale  in  base   agli   accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502,  ovvero  ad  un  concessionario  di  lavori
pubblici o ad un contraente  generale,  il  Presidente  dell'ANAC  ne
informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi
e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5,  lett.  a)  del
presente decreto, propone al  Prefetto  competente  in  relazione  al
luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente: 
  a) di ordinare la rinnovazione degli  organi  sociali  mediante  la
sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa  non  si  adegui
nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e  temporanea
gestione dell'impresa  limitatamente  alla  completa  esecuzione  del
contratto  d'appalto  ovvero  dell'accordo   contrattuale   o   della
concessione; 
  b) di  provvedere  direttamente  alla  straordinaria  e  temporanea
gestione   dell'impresa   ((anche))   limitatamente   alla   completa
esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo  contrattuale
o della concessione. 
  ((b-bis) di ordinare  alla  stazione  appaltante  che  i  pagamenti
all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano
disposti  al  netto  dell'utile  derivante  dalla   conclusione   del
contratto, quantificato  nel  10  per  cento  del  corrispettivo,  da
accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo)). 
  2. Il Prefetto, previo accertamento  dei  presupposti  indicati  al
comma  1  e  valutata  la  particolare  gravita'  dei  fatti  oggetto
dell'indagine, intima all'impresa  di  provvedere  al  rinnovo  degli
organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa  non
si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei  casi  piu'  gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o
piu' amministratori, in numero  comunque  non  superiore  a  tre,  in
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di  cui  al
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce  la
durata  della  misura  in  ragione  delle  esigenze  funzionali  alla
realizzazione dell'opera pubblica ,  al  servizio  o  alla  fornitura
oggetto del contratto ovvero dell'accordo contrattuale e comunque non
oltre il collaudo. 
  2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita' sanitaria per
conto  del  Servizio  sanitario  nazionale  in  base   agli   accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al  comma  2
e' adottato d'intesa con il Ministro della  salute  e  la  nomina  e'
conferita  a  soggetti  in  possesso  di  curricula  che   evidenzino
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza  di  gestione
sanitaria. 
  3.  Per  la  durata  della  straordinaria  e  temporanea   gestione
dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le
funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed  e'  sospeso
l'esercizio dei  poteri  di  disposizione  e  gestione  dei  titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma  societaria,  i
poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura. 
  4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione  dell'impresa
e'  considerata  di  pubblica  utilita'  ad  ogni   effetto   e   gli
amministratori rispondono delle eventuali diseconomie  dei  risultati
solo nei casi di dolo o colpa grave. 
  5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque  di
produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il
sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione  di  misure  di  prevenzione
ovvero  dispone   l'archiviazione   del   procedimento.   L'autorita'
giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati  dal
Prefetto. 
  6. Agli amministratori  di  cui  al  comma  2  spetta  un  compenso
quantificato con il  decreto  di  nomina  sulla  base  delle  tabelle
allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  4
febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso
sono a carico dell'impresa. 
  7. Nel periodo di applicazione  della  misura  di  straordinaria  e
temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti  all'impresa  sono
corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di
cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante  dalla  conclusione  dei
contratti d'appalto di cui al  comma  1,  determinato  anche  in  via
presuntiva dagli amministratori, ((o dalle  stazioni  appaltanti  nei
casi di cui al comma 1, lettera b-bis),)) e' accantonato in  apposito
fondo  e  non  puo'  essere  distribuito  ne'   essere   soggetto   a
pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale  ovvero,  nei
casi di cui al comma 10, dei  giudizi  di  impugnazione  o  cautelari
riguardanti l'informazione antimafia interdittiva. 
  8. Nel caso in cui  le  indagini  di  cui  al  comma  1  riguardino
componenti di organi societari diversi da quelli di cui  al  medesimo
comma ((, anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito  il
contratto  di  appalto))  e'  disposta  la  misura  di   sostegno   e
monitoraggio  dell'impresa.  Il  Prefetto  provvede,   con   decreto,
adottato secondo le modalita' di cui al comma 2, alla nomina di uno o
piu' esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei
requisiti di  professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  di  cui  al
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del  decreto
legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  con  il  compito  di  svolgere
funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.  A  tal  fine,  gli
esperti forniscono all'impresa ((,  ovvero  anche  alle  imprese  che
sulla medesima esercitano un controllo ai  sensi  dell'articolo  2359
del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonche' alle imprese
dalle stesse controllate,)) prescrizioni operative, elaborate secondo
riconosciuti indicatori  e  modelli  di  trasparenza,  riferite  agli
ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e  agli  organi
amministrativi e di controllo. 
  9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,  quantificato
con il decreto di nomina, non superiore al  cinquanta  per  cento  di
quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate  al  decreto  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli
oneri  relativi  al  pagamento  di  tale  compenso  sono   a   carico
dell'impresa. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
nei casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal  Prefetto  un'informazione
antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di  assicurare
il completamento dell'esecuzione del  contratto  ovvero  dell'accordo
contrattuale, ovvero la sua prosecuzione  al  fine  di  garantire  la
continuita' di funzioni e servizi  indifferibili  per  la  tutela  di
diritti  fondamentali,  nonche'  per  la  salvaguardia  dei   livelli
occupazionali  o  dell'integrita'  dei  bilanci  pubblici,  ancorche'
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal  caso,  le  misure  sono
disposte di  propria  iniziativa  dal  Prefetto  che  ne  informa  il
Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure  sono
disposte con decreto del Prefetto, d'intesa  con  il  Ministro  della
salute. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre
effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento
dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza  che  dispone,
in   via   definitiva,    l'accoglimento    dell'istanza    cautelare
eventualmente  proposta  ovvero  di  aggiornamento  dell'esito  della
predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive  modificazioni,
anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni  degli
esperti. 
  10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di  accordi
contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  si
applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo,  anche  nei
casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento  a  condotte
illecite o eventi criminosi posti in essere  ai  danni  del  Servizio
sanitario nazionale.