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DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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Testo in vigore dal:  21-8-2016
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Art. 5

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche
1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro;»;
b) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla società Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.»;
c) al comma 15, alinea, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;
e) il comma 16 è sostituito dal seguente:
«16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al presente articolo determina comunque l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;
f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base";
f-bis) il comma 19-bis è abrogato;
g) dopo il comma 21, è inserito il seguente:
«21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.»
1-bis. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, corredati di tutti gli atti indicati al comma 2 del citato articolo 11 e, in particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettere a), g) e g-bis), del medesimo articolo 11, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento
((, ancorché non abbiano proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267))
. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di valorizzare e sostenere le attività operistiche nella capitale d'Italia, la «Fondazione Teatro dell'Opera di Roma» assume il nome di Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale».
3. Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate sino alla nomina dei nuovi organi ordinari a seguito della approvazione del nuovo statuto con le modalità e nei termini previsti nell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato articolo 11, comma 21-bis, come introdotto dal comma 1, lettera g) del presente articolo.
4. Il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non può superare il limite massimo retributivo previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite è riferito al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per l'anno 2014, di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.
6-bis. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la società Cassa depositi e prestiti Spa, finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle fondazioni medesime e il contenimento degli oneri finanziari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.