DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. (14G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
(Acquisizione di beni e servizi  attraverso  soggetti  aggregatori  e
                       prezzi di riferimento) 
 
  1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui
all'articolo 33-ter  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture, e' istituito , senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti  aggregatori  di
cui fanno parte Consip S.p.A.  e  una  centrale  di  committenza  per
ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1,  comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. I soggetti diversi da quelli di cui  al  comma  1  che  svolgono
attivita' di centrale di committenza ai sensi  dell'articolo  33  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  richiedono  all'Autorita'
l'iscrizione  all'elenco  dei  soggetti   aggregatori.   I   soggetti
aggregatori di cui al  presente  comma  possono  stipulare,  per  gli
ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo
26, comma 1, della legge 23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive
modificazioni. L'ambito territoriale di competenza  dei  soggetti  di
cui  al  presente  comma  coincide  con  la  regione  di  riferimento
esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al
comma 3. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti  i  requisiti
per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita' dell'attivita' di
centralizzazione, nonche' i valori di  spesa  ritenuti  significativi
per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento  ad  ambiti,
anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e
della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la   Conferenza
unificata, e' istituito il Tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori,
coordinato dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  e  ne  sono
stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative. 
  ((2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico  dei  soggetti  aggregatori
opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai  compiti
previsti  dal  medesimo  decreto,  fornisce  attraverso  linee  guida
indicazioni utili per favorire lo sviluppo  delle  migliori  pratiche
con riferimento alle procedure  di  cui  al  comma  3  da  parte  dei
soggetti  aggregatori  di  cui  ai  commi  1  e  2,  ivi  inclusa  la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta  e  delle
modalita' per non discriminare o escludere  le  micro  e  le  piccole
imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono  al
Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di  cui
al periodo precedente, una  preventiva  comunicazione  specificamente
motivata  sulla  quale  il  Comitato  guida  puo'  esprimere  proprie
osservazioni)). 
  3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450  e
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574,
della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  all'articolo  1,  comma  7,
all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma  13,  lettera
d)  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi,  d'intesa  con   la
Conferenza unificata, sentita l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi  del  Tavolo
dei  soggetti  aggregatori  e  in  ragione  delle  risorse  messe   a
disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le  categorie  di
beni e di servizi nonche' le soglie al  superamento  delle  quali  le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad  esclusione  degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni  universitarie,  nonche'  le  regioni,  gli  enti
regionali,  gli  enti  locali  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  nonche'  loro  consorzi   e
associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a
Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2
per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni
e servizi individuate dal  decreto  di  cui  al  periodo  precedente,
l'Autorita'  nazionale  anticorruzione   non   rilascia   il   codice
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione
degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip
S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con  il  decreto  di  cui  al
presente comma sono, altresi', individuate le relative  modalita'  di
attuazione. PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  24  GIUGNO  2014,  N.  90,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114. 
  ((3-bis. Le  amministrazioni  pubbliche  obbligate  a  ricorrere  a
Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai  sensi  del  comma  3
possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti
di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2  e  in
caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome  procedure  di
acquisto dirette alla stipula di contratti  aventi  durata  e  misura
strettamente  necessaria.  In   tale   caso   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG) )). 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 
  5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica
attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni  e
di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano,  entro  il  31
dicembre 2014, ove non esistente,  un  soggetto  aggregatore  secondo
quanto previsto al comma 1. In ogni caso il  numero  complessivo  dei
soggetti aggregatori  presenti  sul  territorio  nazionale  non  puo'
essere superiore a 35. 
  6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la
facolta' per le regioni di costituire centrali di  committenza  anche
unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto  all'articolo  1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  regioni  possono
stipulare con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  apposite
convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti  sulla  cui  base
Consip S.p.A. svolge attivita' di centrale  di  committenza  per  gli
enti  del  territorio  regionale,  ai  sensi  e   per   gli   effetti
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma  1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n  111,  l'Autorita'
nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre  2014,  attraverso
la banca dati nazionale dei contratti pubblici  di  cui  all'articolo
62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo
anche conto della dinamica dei prezzi dei  diversi  beni  e  servizi,
alle  amministrazioni  pubbliche  un'elaborazione   dei   prezzi   di
riferimento alle condizioni di  maggiore  efficienza  di  beni  e  di
servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a  carico
della pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito web
i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per  gli
acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di  riferimento  pubblicati
dall'Autorita' e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di  ogni
anno,  sono   utilizzati   per   la   programmazione   dell'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione  e  costituiscono  prezzo
massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate
all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i casi in cui non e'  presente
una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma  1,  della
legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  in  ambito   nazionale   ovvero
nell'ambito territoriale di riferimento.  I  contratti  stipulati  in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 
  8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei  prezzi  di
riferimento e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni
appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di  acquisto,  come
risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
  8-bis. Nell'ottica  della  semplificazione  e  dell'efficientamento
dell'attuazione dei programmi  di  sviluppo  cofinanziati  con  fondi
dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  si
avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di committenza
ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sulla base  di  convenzione  disciplinante  i  relativi
rapporti  per  lo  svolgimento  di  procedure  di  gara   finalizzate
all'acquisizione,   da   parte   delle   autorita'    di    gestione,
certificazione e audit istituite presso  le  singole  amministrazioni
titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione
europea,  di  beni  e  di  servizi  strumentali  all'esercizio  delle
relative funzioni. 
  9. Al fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e di servizi, di cui al comma 3, e' istituito, nello stato   di 
previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di  beni  e  di  servizi  destinato  al
finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori di  cui
ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2016.  Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti  i
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al  precedente
periodo ((, che tengono conto anche dell'allineamento, da  parte  dei
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e  2,  delle  indicazioni  del
Comitato  guida  fornite  ai  sensi  del  comma  2-bis  del  presente
articolo)). 
  10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio  dello  Stato
degli avanzi di gestione di cui  all'articolo  1,  comma  358,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni  2012  e  2013,
sono utilizzate, per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di
euro per ciascun anno, oltre che per il potenziamento delle strutture
dell'amministrazione  finanziaria,   per   il   finanziamento   delle
attivita' svolte  da  Consip  S.p.a.  nell'ambito  del  Programma  di
razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche  amministrazioni  ai
sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135. A tal fine, le  somme  versate  in  uno  specifico  capitolo  di
entrata sono riassegnate, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze anche ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione
della  spesa  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento  dell'Amministrazione  Generale,  del  personale  e  dei
servizi.