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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2014, n. 3

Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. (14G00007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 2014, n. 41 (in G.U. 24/03/2014, n. 69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2014)
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Testo in vigore dal:  23-1-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale del personale della scuola, disposizioni finalizzate a consentire la corresponsione del trattamento economico già definito nell'anno 2013 in ragione dell'acquisita nuova classe stipendiale, anche per evitare il recupero delle somme corrisposte nel predetto periodo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico
1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.
2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.
3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.
4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.