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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  12-11-2014
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Art. 39

(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive)
1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), è sostituito dal seguente:
"c) per veicoli, di cui all'articolo 47,comma 1, lettere e), f), g) ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;"
b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1,
((alinea,))
dopo le parole: "anche in locazione finanziaria" e prima delle parole: "un veicolo" sono inserite le seguenti: "e immatricolano", e le parole:
(("da almeno dodici mesi,"))
sono soppresse;
2) al comma 1, lettera a), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";
3) al comma 1, lettera b) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";
4) al comma 1, lettera c) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";
5) al comma 1, lettera d) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";
6) al comma 1, lettera e) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";
7) al comma 1, lettera f) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";
8) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it, e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:";
9) al comma 2, lettera c), le parole "e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);" sono soppresse;
10) al comma 2, lettera d) le parole "da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b)," sono soppresse;
c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le parole "esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" sono sostituite dalle seguenti parole "come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati
((in disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa))
".
((
1-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento"
))