DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 35 
 
(( (Misure urgenti per la realizzazione  su  scala  nazionale  di  un
sistema adeguato e integrato di gestione dei  rifiuti  urbani  e  per
conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di  riciclaggio.
Misure urgenti per la gestione e per la  tracciabilita'  dei  rifiuti
        nonche' per il recupero dei beni in polietilene). )) 
 
  ((1. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, con  proprio  decreto,  individua  a
livello nazionale la capacita' complessiva di trattamento di  rifiuti
urbani e assimilati degli impianti di incenerimento  in  esercizio  o
autorizzati a livello nazionale,  con  l'indicazione  espressa  della
capacita' di ciascun impianto, e gli impianti  di  incenerimento  con
recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare  per
coprire  il  fabbisogno  residuo,  determinato   con   finalita'   di
progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree  del  territorio
nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata  e
di riciclaggio, tenendo conto  della  pianificazione  regionale.  Gli
impianti   cosi'   individuati   costituiscono    infrastrutture    e
insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un
sistema  integrato  e  moderno  di  gestione  di  rifiuti  urbani   e
assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza,
consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di  infrazione
per mancata attuazione delle norme europee di settore e  limitano  il
conferimento di rifiuti in discarica. 
  2. Ai medesimi fini di cui al comma  1,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare,  effettua  la  ricognizione   dell'offerta   esistente   e
individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti  di
recupero della frazione  organica  dei  rifiuti  urbani  raccolta  in
maniera differenziata, articolato per regioni; sino  alla  definitiva
realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura  del
fabbisogno residuo  cosi'  determinato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente
possibile, un incremento fino al 10 per cento della  capacita'  degli
impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero
di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e  la  produzione  di
compost di qualita'. 
  3. Tutti  gli  impianti  di  recupero  energetico  da  rifiuti  sia
esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico
termico,  come  previsto   dall'articolo   237-sexies   del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  qualora  sia  stata  valutata
positivamente la  compatibilita'  ambientale  dell'impianto  in  tale
assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato
della qualita' dell'aria di cui  al  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le  autorita'
competenti  provvedono  ad  adeguare  le   autorizzazioni   integrate
ambientali  degli  impianti  esistenti,  qualora  la  valutazione  di
impatto ambientale sia stata autorizzata  a  saturazione  del  carico
termico, tenendo in considerazione lo stato della qualita'  dell'aria
come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010. 
  4. Gli impianti di nuova  realizzazione  devono  essere  realizzati
conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico
di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni. 
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, per gli impianti  esistenti,  le
autorita' competenti  provvedono  a  verificare  la  sussistenza  dei
requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1
e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano
in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali. 
  6. Ai sensi del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  non
sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei  rifiuti  urbani  in
impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve  comunque
essere assicurata priorita' di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel
territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo  fabbisogno
e, solo per la disponibilita' residua autorizzata, al trattamento  di
rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresi'  ammessi,  in
via  complementare,  rifiuti  speciali  pericolosi  a  solo   rischio
infettivo nel pieno rispetto del  principio  di  prossimita'  sancito
dall'articolo 182-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali  che  disciplinano
la materia, a condizione che l'impianto  sia  dotato  di  sistema  di
caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto
tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le  autorizzazioni
integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma. 
  7. Nel caso in cui in impianti di recupero  energetico  di  rifiuti
urbani localizzati in  una  regione  siano  smaltiti  rifiuti  urbani
prodotti in altre regioni, i gestori degli  impianti  sono  tenuti  a
versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella
misura massima di 20 euro  per  ogni  tonnellata  di  rifiuto  urbano
indifferenziato  di  provenienza   extraregionale.   Il   contributo,
incassato  e  versato  a  cura  del  gestore  in  un  apposito  fondo
regionale,  e'  destinato  alla  prevenzione  della  produzione   dei
rifiuti,   all'incentivazione   della   raccolta   differenziata,   a
interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe  di
gestione dei rifiuti urbani. Il contributo e' corrisposto annualmente
dai gestori degli impianti localizzati nel territorio  della  regione
che riceve i rifiuti a valere sulla  quota  incrementale  dei  ricavi
derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale
e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe
poste a carico dei cittadini. 
  8. I termini  per  le  procedure  di  espropriazione  per  pubblica
utilita' degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti  della  meta'.
Nel caso tali procedimenti siano in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono ridotti  di  un  quarto  i  termini
residui.  I  termini  previsti  dalla  legislazione  vigente  per  le
procedure di valutazione di impatto ambientale  e  di  autorizzazione
integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si  considerano
perentori. 
  9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8
si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131. 
  10. Al comma 9-bis dell'articolo 11  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, dopo le parole: "il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: ", anche
avvalendosi della societa'  Consip  Spa,  per  lo  svolgimento  delle
relative procedure, previa stipula di convenzione per  la  disciplina
dei relativi rapporti,". 
  11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si  applica  ai  rifiuti
urbani che il Presidente della regione ritiene necessario  avviare  a
smaltimento,  nel  rispetto  della  normativa  europea,   fuori   del
territorio  della  regione  dove  sono  prodotti   per   fronteggiare
situazioni di emergenza causate da calamita' naturali per le quali e'
dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225". 
  12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni
caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare  parte
un rappresentante  indicato  da  ciascuna  associazione  maggiormente
rappresentativa  a  livello  nazionale  delle  categorie   produttive
interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello  sviluppo
economico"; 
    c) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "Il
contributo percentuale di riciclaggio e' stabilito comunque in misura
variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel
bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto
di cui al presente comma e' stabilita anche l'entita' dei  contributi
di cui al comma 10, lettera b)". 
  13.  Fino  all'emanazione  del  decreto  di   cui   al   comma   13
dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal  medesimo
articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti  nella  misura  del  30  per
cento dei relativi importi)).