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DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119

Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonchè per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. (14G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 (in G.U. 21/10/2014, n. 245).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
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Testo in vigore dal:  23-8-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che il ripetersi di gravi episodi di violenza e turbativa dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché di reati finalizzati ad alterare i risultati delle medesime manifestazioni rende necessario, anche in vista dell'avvio della prossima stagione calcistica, adottare interventi urgenti finalizzati a rafforzare la prevenzione di tali fatti e a inasprire il trattamento punitivo di coloro che se ne rendono responsabili;
Ravvisata, altresì, la necessità di adottare misure urgenti per fare fronte alle crescenti esigenze, determinate anche dalle crisi internazionali in atto in Paesi del bacino del Mediterraneo, connesse agli interventi di assistenza ai richiedenti la protezione internazionale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare al Ministero dell'interno la disponibilità di risorse finanziarie indispensabili per salvaguardare le capacità operative della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso un ammodernamento delle relative dotazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure per il contrasto della frode
in competizioni sportive
1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»;
b) al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.