DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 25-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
(Disciplina semplificata del deposito temporaneo e  della  cessazione
della qualifica di rifiuto delle terre  e  rocce  da  scavo  che  non
soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto.  Disciplina
della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali
di riporto e delle procedure di bonifica  di  aree  con  presenza  di
                        materiali di riporto) 
 
  1.  Al  fine  di  rendere  piu'  agevole  la  realizzazione   degli
interventi che comportano la gestione delle terre e rocce  da  scavo,
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge n. 400 del 1988,  sono  adottate  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le disposizioni di riordino  e  di  semplificazione
della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni  vigenti,
apportando  le  modifiche  necessarie  per  garantire   la   coerenza
giuridica, logica e  sistematica  della  normativa  e  per  adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
  a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1,  lettera  bb),  del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  prevedendo  specifici
criteri  e  limiti  qualitativi  e  quantitativi  per   il   deposito
temporaneo delle terre e rocce da scavo; 
  b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,   fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile; 
  c) proporzionalita' della disciplina all'entita'  degli  interventi
da realizzare; 
  d)divieto di introdurre livelli di regolazione superiori  a  quelli
previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008; 
  d-bis) razionalizzazione e  semplificazione  del  riutilizzo  nello
stesso sito di terre e rocce da  scavo  provenienti  da  cantieri  di
piccole dimensioni, come definiti dall'articolo  266,  comma  7,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, finalizzati alla costruzione o  alla  manutenzione  di
reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti  da  siti
contaminati ai sensi del titolo V della  parte  quarta  del  medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni; 
  d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria  almeno
pari  a  quelli  attualmente  vigenti  e  comunque  coerenti  con  la
normativa europea. 
  1-bis. La proposta di regolamentazione e' sottoposta ad una fase di
consultazione pubblica per la durata di trenta giorni.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e'  tenuto  a
pubblicare  entro  trenta  giorni  eventuali   controdeduzioni   alle
osservazioni pervenute. 
 
                                                               ((55)) 
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AGGIORNAMENTO (55) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, coma 3)
che "A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al
comma 1 sono abrogati l'articolo 8  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, e il decreto del Presidente della Repubblica 13  giugno
2017, n. 120".