DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/9/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
 
     Convenzione di negoziazione assistita da avvocati (7) ((8)) 
 
  1. La convenzione di  negoziazione  assistita  da  avvocati  e'  un
accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare  in  buona
fede e con lealta' per risolvere in via  amichevole  la  controversia
tramite l'assistenza di avvocati iscritti  all'albo  anche  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  96.  (7)
((8)) 
  1-bis. E' fatto obbligo per le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  di  affidare  la  convenzione  di  negoziazione  alla   propria
avvocatura, ove presente. 
  2. La convenzione di negoziazione deve precisare: 
    a) il termine concordato dalle  parti  per  l'espletamento  della
procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre
mesi, prorogabile per ulteriori  trenta  giorni  su  accordo  tra  le
parti; 
    b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare  diritti
indisponibili. (7) ((8)) 
  2-bis. La convenzione di negoziazione puo' inoltre  precisare,  nei
limiti previsti dal presente capo: 
    a) la possibilita' di acquisire dichiarazioni di terzi  su  fatti
rilevanti in relazione all'oggetto della controversia; 
    b) la possibilita' di acquisire dichiarazioni  della  controparte
sulla verita' di fatti ad essa sfavorevoli e  favorevoli  alla  parte
nel cui interesse sono richieste; 
    c) la possibilita' di  svolgere  la  negoziazione  con  modalita'
telematiche; 
    d) la possibilita' di  svolgere  gli  incontri  con  collegamenti
audiovisivi a distanza. (7) ((8)) 
  3. La convenzione e' conclusa per un periodo di  tempo  determinato
dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a). 
  4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena  di  nullita',
in forma scritta. 
  5. La convenzione e'  conclusa  con  l'assistenza  di  uno  o  piu'
avvocati. 
  6.  Gli  avvocati  certificano  l'autografia  delle  sottoscrizioni
apposte   alla   convenzione   sotto   la   propria   responsabilita'
professionale. 
  7. E' dovere  deontologico  degli  avvocati  informare  il  cliente
all'atto  del  conferimento  dell'incarico  della   possibilita'   di
ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. 
  7-bis.  Salvo  diverso  accordo,  la  convenzione  di  negoziazione
assistita e' conclusa mediante utilizzo  del  modello  elaborato  dal
Consiglio nazionale forense  in  conformita'  alle  disposizioni  del
presente capo. (7) ((8)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  ha  disposto  (con  l'art.  41,
comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 4)  che
le modifiche di cui ai commi 1, 2, lettera b), 2-bis, 7-bis e di  cui
alla rubrica del presente articolo si applicano a  decorrere  dal  30
giugno 2023.