DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119

Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno. (14G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 (in G.U. 21/10/2014, n. 245).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
Testo in vigore dal: 22-10-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, le  parole:  «,  e  si  avvalgono  del  supporto
organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta'  civili  e
l'immigrazione del Ministero  dell'interno.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «. Le Commissioni territoriali  sono  insediate  presso  le
prefetture che forniscono  il  necessario  supporto  organizzativo  e
logistico, con il coordinamento  del  Dipartimento  per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»; 
      2) al comma 2, le parole «nel numero massimo  di  dieci.»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di venti.»; 
      3)  al  comma  2-bis,  il  secondo  e  il  terzo  periodo  sono
sostituiti ((dai seguenti)): «Le  sezioni  possono  essere  istituite
fino  a  un  numero  massimo  complessivo  di  trenta  per   l'intero
territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano
l'attivita' delle Commissioni territoriali. ((Il decreto  di  cui  al
primo periodo puo' prevedere che  la  funzione  di  presidente  delle
sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva)).»; 
      4) al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «rappresentante
dell'ACNUR» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentante designato
dall'ACNUR»; 
      ((4-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      "3-bis.  Ogni  Commissione  territoriale  e  ognuna  delle  sue
sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione")); 
      5) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in  cui  nel  corso  della  procedura  si  rende  necessario  il
trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello  in  cui
e' accolto o trattenuto, la competenza  all'esame  della  domanda  e'
assunta dalla commissione nella cui  circoscrizione  territoriale  e'
collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento
il richiedente ha sostenuto il colloquio,  la  competenza  rimane  in
capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio.»; 
      6) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione
territoriale innanzi  alla  quale  si  e'  svolto  il  colloquio,  la
competenza all'esame delle domande di protezione internazionale  puo'
essere  individuata,   con   provvedimento   del   Presidente   della
Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al  comma  5,
tenendo conto  del  numero  dei  procedimenti  assegnati  a  ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati
dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.»; 
    ((a-bis) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "dal  Ministero
degli affari  esteri"  sono  inserite  le  seguenti:  "anche  con  la
collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei  diritti  umani
operanti a livello internazionale")); 
    b) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di  uno  solo
dei componenti della Commissione, con  specifica  formazione  e,  ove
possibile, dello stesso sesso  del  richiedente.  Il  componente  che
effettua il colloquio sottopone la  proposta  di  deliberazione  alla
Commissione  che  decide  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  4.  Su
determinazione  del  Presidente,  o  su  richiesta  dell'interessato,
preventivamente  informato,  il  colloquio  si  svolge  innanzi  alla
Commissione.». 
    ((b-bis) all'articolo 15: 
      1) al comma 1 e' premesso il seguente: 
      "01. I  componenti  effettivi  e  supplenti  delle  Commissioni
territoriali partecipano a  un  corso  di  formazione  iniziale  e  a
periodici  corsi  di  aggiornamento  organizzati  dalla   Commissione
nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis"; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. La formazione di cui al comma 1 e' effettuata anche  in
collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo  di  sostegno  per
l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 maggio 2010"; 
    b-ter) all'articolo 17, comma 1, dopo  le  parole:  "informazioni
relative alla procedura" sono inserite le seguenti: ", alle fonti  di
prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati,"; 
    b-quater) all'articolo  27,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
    "1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di
impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni,  relative
alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione  del
richiedente,  che  ritiene  necessarie  a  integrazione  del   quadro
probatorio prospettato dal richiedente")). 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e  3),
e' autorizzata la spesa di euro 9.149.430, per l'anno 2014, e di euro
10.683.060, a decorrere dall'anno 2015.