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DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119

Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonchè per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. (14G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 (in G.U. 21/10/2014, n. 245).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
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Testo in vigore dal:  22-10-2014
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Art. 4

Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:
«Articolo 7-bis.1 (Divieto di trasferta). - 1 Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Con lo stesso decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate.»;
b) all'articolo 8, comma 1-bis, dopo le parole: «anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6» sono inserite le seguenti: «, nonché del reato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,».
2. All'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive».
3. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-quater:
1) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5-bis e 5-ter»;
2) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche per l'adeguamento degli impianti necessario alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della Commissione tecnica di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»;
b) all'articolo 1-septies, comma 2, le parole: «per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni».
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3-bis. Il secondo periodo del comma 303 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.
3-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici";
b) al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in gestione separata"
))