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DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119

Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonchè per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. (14G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 (in G.U. 21/10/2014, n. 245).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
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Testo in vigore dal:  22-10-2014
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Art. 3

Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed ulteriori prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio
1. Al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 1, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
"3-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si applicano ai minori di anni quattordici"))
;
a) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole «l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli» sono inserite le seguenti: «ovvero altre scritte o immagini»;
b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive,» sono inserite le seguenti «ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi,» e dopo le parole: «sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio» sono inserite le seguenti: «, nonché stipulare contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aventi ad oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalità, titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» e dopo le parole: «ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati» sono inserite le seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni,»;
((c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi e, in particolare, per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.
3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter, nonché la determinazione della percentuale di cui al medesimo comma 3-ter, anche tenendo conto del diverso livello professionistico"))
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