DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119

Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno. (14G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 (in G.U. 21/10/2014, n. 245).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
Testo in vigore dal: 22-10-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei  confronti  di
  soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6  della
  legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed  ulteriori  prescrizioni  per  le
  societa' organizzatrici di competizioni riguardanti  il  gioco  del
  calcio 
 
  1.  Al  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    ((0a)  all'articolo  1,  dopo  il  comma  3-ter  e'  inserito  il
seguente: 
    "3-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e  3-ter  non  si
applicano ai minori di anni quattordici")); 
    a) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole «l'introduzione  o
l'esposizione di striscioni e cartelli» sono  inserite  le  seguenti:
«ovvero altre scritte o immagini»; 
    b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «per reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni  sportive,»  sono  inserite  le
seguenti «ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o
di vendita abusiva degli stessi,» e  dopo  le  parole:  «sovvenzioni,
contributi  e  facilitazioni  di  qualsiasi   natura,   ivi   inclusa
l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti
o titoli di viaggio» sono inserite le seguenti: «, nonche'  stipulare
contratti  con  soggetti  destinatari  dei   provvedimenti   di   cui
all'articolo 6 della legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  aventi  ad
oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1  e
2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»; 
    c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «di  emettere,  vendere  o
distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati  destinatari
di  provvedimenti  di  cui  all'articolo  6»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di  emettere,  vendere  o  distribuire,   con   qualsiasi
modalita', titoli di accesso a  soggetti  che  siano  destinatari  di
provvedimenti di cui all'articolo 6» e  dopo  le  parole:  «ovvero  a
soggetti che siano stati,  comunque,  condannati»  sono  inserite  le
seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni,»; 
    ((c-bis) all'articolo 9, dopo il  comma  3-bis  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «3-ter. Una quota non inferiore all'1 per cento e  non  superiore
al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei
biglietti e dei titoli di accesso  validamente  emessi  in  occasione
degli eventi sportivi e' destinata a finanziare i costi sostenuti per
il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico  in  occasione
degli eventi medesimi e, in particolare, per la copertura  dei  costi
delle  ore  di  lavoro  straordinario  e  dell'indennita'  di  ordine
pubblico delle Forze di polizia. 
    3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro  dell'interno,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
previo  parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   sono
stabiliti i criteri, i termini e le modalita' di versamento da  parte
delle   societa'   professionistiche   per    l'applicazione    delle
disposizioni di cui al comma 3-ter, nonche' la  determinazione  della
percentuale di cui al medesimo comma 3-ter, anche tenendo  conto  del
diverso livello professionistico")).