DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119

Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno. (14G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 (in G.U. 21/10/2014, n. 245).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
Testo in vigore dal: 22-10-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
 
Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
                       manifestazioni sportive 
 
  1. All'articolo 6 della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «e  all'articolo  6-ter
della presente legge,» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  per  il
reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e
per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di  comune
pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI,
capo I, del codice penale, nonche' per i delitti di cui  all'articolo
380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale»; 
      2) il terzo periodo ((e' sostituito dai seguenti)): «Il divieto
di  cui  al  presente  comma  puo'  essere,  altresi',  disposto  nei
confronti di chi, sulla base di  elementi  di  fatto,  risulta  avere
tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola  che  di  gruppo,
((evidentemente)) finalizzata alla partecipazione attiva  ad  episodi
di violenza, di  minaccia  o  di  intimidazione,  tali  da  porre  in
pericolo la sicurezza pubblica o  a  creare  turbative  per  l'ordine
pubblico nelle medesime circostanze di cui  al  primo  periodo.  ((Il
divieto  per  fatti  commessi  all'estero,  accertati  dall'autorita'
straniera competente, e' disposto dal questore  della  provincia  del
luogo  di  residenza  ovvero  del  luogo  di  dimora   abituale   del
destinatario della misura)).»; 
      ((a-bis) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Nel giudizio di convalida, il giudice per  le  indagini  preliminari
puo' modificare le prescrizioni di cui al comma 2")); 
    b) al comma 5, dopo il primo periodo sono  inseriti  i  seguenti:
«In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non  puo'
essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che  ne  assumono
la direzione. Nei  confronti  della  persona  gia'  destinataria  del
divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di
cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non
puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.»; 
    ((b-bis) al comma 5 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente,  la
durata dello stesso puo' essere aumentata fino a otto anni")); 
    c) dopo il comma 8, e'  aggiunto  il  seguente:  «8-bis.  Decorsi
almeno tre anni dalla cessazione del  divieto  di  cui  al  comma  1,
l'interessato puo' chiedere la  cessazione  degli  ulteriori  effetti
pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto.  La
cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel
caso in cui l'interessato sia stato destinatario di piu' divieti,  al
questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed e'  concessa  se
il soggetto ha dato prova costante ed effettiva  di  buona  condotta,
anche in occasione di manifestazioni sportive.».