DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 26 
 
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta  da
                       impianti fotovoltaici). 
 
  1. Al fine di ottimizzare la gestione  dei  tempi  di  raccolta  ed
erogazione degli incentivi e  favorire  una  migliore  sostenibilita'
nella politica di  supporto  alle  energie  rinnovabili,  le  tariffe
incentivanti  sull'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  solari
fotovoltaici,  riconosciute  in  base  all'articolo  7  del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo  25,  comma  10,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo  le
modalita' previste dal presente articolo. 
  2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il  Gestore  dei  servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui  al  comma  1,
con rate mensili costanti, in misura  pari  al  90  per  cento  della
producibilita' media annua stimata  di  ciascun  impianto,  nell'anno
solare di produzione ed effettua il  conguaglio,  in  relazione  alla
produzione effettiva, entro il 30  giugno  dell'anno  successivo.  Le
modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla
pubblicazione del  presente  decreto  e  approvate  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico. 
  3. A decorrere dal 1º gennaio 2015,  la  tariffa  incentivante  per
l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200
kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base  di  una  delle
seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: 
    a) la tariffa e' erogata per un periodo di  24  anni,  decorrente
dall'entrata in esercizio  degli  impianti,  ed  e'  conseguentemente
ricalcolata  secondo  la  percentuale  di  riduzione  indicata  nella
tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto; 
    b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa
e'  rimodulata  prevedendo  un  primo  periodo  di  fruizione  di  un
incentivo ridotto  rispetto  all'attuale  e  un  secondo  periodo  di
fruizione  di  un  incentivo  incrementato  in   ugual   misura.   Le
percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre
2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli  aventi
titolo all'opzione, un  risparmio  di  almeno  600  milioni  di  euro
all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto  all'erogazione  prevista
con le tariffe vigenti; 
    c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa
e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua
del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita': 
      1) 6  per  cento  per  gli  impianti  aventi  potenza  nominale
superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW; 
      2) 7  per  cento  per  gli  impianti  aventi  potenza  nominale
superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW; 
      3) 8  per  cento  per  gli  impianti  aventi  potenza  nominale
superiore a 900 kW. 
  In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE  applica
l'opzione di cui alla lettera c). ((3)) 
  4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  maggio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12  maggio  2011,  e  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  le  riduzioni  di  cui
all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola  componente
incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui  all'articolo  5,
comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012. ((3)) 
  5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4
puo' accedere a finanziamenti bancari per  un  importo  massimo  pari
alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014  e
l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4.  Tali  finanziamenti
possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente,  sulla  base
di  apposite  convenzioni  con  il  sistema  bancario,  di  provvista
dedicata o di garanzia  concessa  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),
dell'articolo  5  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi  dell'articolo
1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri  e
modalita' stabiliti con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze. ((3)) 
  6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte  di
competenza  e  ove  necessario,  alla  durata   dell'incentivo   come
rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la  validita'  temporale
dei permessi rilasciati, comunque denominati, per  la  costruzione  e
l'esercizio  degli  impianti  fotovoltaici  ricadenti  nel  campo  di
applicazione del presente articolo. ((3)) 
  7.  I  soggetti  beneficiari  di  incentivi  pluriennali,  comunque
denominati,  per  la  produzione  di  energia  elettrica   da   fonti
rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino  ad  un
massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari
operatori finanziari europei. 
  8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai  soggetti
beneficiari nei diritti a percepire  gli  incentivi  pluriennali  dal
soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva  la  prerogativa
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di
esercitare  annualmente,  anche  avvalendosi  del  soggetto  deputato
all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a
fronte della corresponsione di un  importo  pari  alla  rata  annuale
costante,  calcolata  sulla  base  di  un  tasso  di   interesse   T,
corrispondente all'ammortamento finanziario del costo  sostenuto  per
l'acquisto  dei  diritti  di  un  arco  temporale  analogo  a  quello
riconosciuto per la percezione degli incentivi. 
  9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il  sistema  idrico,  con  propri  provvedimenti,
provvede a: 
    a) stabilire le modalita' di selezione dell'acquirente di cui  al
comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia
come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso
di interesse T di cui al comma 8; 
    b) stabilire  l'importo  minimo,  comunque  non  inferiore  a  30
miliardi  di  euro,  che  l'acquirente  di  cui  al  comma  7   rende
complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di  incentivi
pluriennali; 
    c) definire  le  condizioni,  le  procedure  e  le  modalita'  di
riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma  7  delle  quote
degli incentivi  pluriennali  acquistati  o,  in  alternativa,  degli
importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8; 
    d) stabilire i criteri e le procedure per  determinare  la  quota
annuale costante di incentivi pluriennali che puo' essere oggetto  di
cessione da parte di ciascun  soggetto  beneficiario,  tenendo  conto
anche della tipologia e della localizzazione degli impianti; 
    e) definire le condizioni, le procedure ed ogni  altro  parametro
utile  per  disciplinare  la  cessione  delle  quote   di   incentivi
pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla
base del tasso di sconto offerto, che non puo'  essere  inferiore  al
tasso T riconosciuto all'acquirente,  e  nei  limiti  di  un  importo
massimo destinato all'acquisto delle quote di  incentivi  pluriennali
stabilito per ciascuna asta; 
    f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il
tasso di sconto minimo e  l'importo  massimo  destinato  all'acquisto
delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le  aste
siano distinte sulla base della tipologia o  della  dimensione  degli
impianti, delle connesse  specificita'  in  termini  di  numerosita',
costo presunto del capitale e  capacita'  di  gestione  di  procedure
complesse; 
    g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione
dell'acquirente e  le  aste  di  acquisto  utile  a  massimizzare  la
partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione  che  esse  in
ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato. 
  10. L'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, nel rispetto  di  specifici  indirizzi  emanati  con  proprio
decreto dal Ministro dello sviluppo  economico,  destina  l'eventuale
differenza  tra  il  costo   annuale   degli   incentivi   acquistati
dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma
8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema. 
  11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa  utile  a  dare
piena esecuzione alle disposizioni  del  presente  articolo,  inclusi
eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso
totale o parziale dei soggetti beneficiari di  incentivi  pluriennali
dai contratti di finanziamento stipulati. 
  12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle  disposizioni  di
cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di  cessione,
le misure di rimodulazione di cui al comma 3. 
  13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da  7  a  12  e'
subordinata alla verifica da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze della compatibilita'  degli  effetti  delle  operazioni
sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto  degli
impegni assunti in sede europea. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto  (con  l'art.  22-bis,
comma 1) che "Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6  dell'articolo
26  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non  si  applicano
agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata
in vigore della predetta legge di conversione, enti locali o scuole".