DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
vigente al 05/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 45-bis 
 
(( (Disposizioni in materia di contenuto degli atti  di  parte  e  di
    comunicazioni e notificazioni con modalita' telematiche). )) 
 
  ((1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile,
il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Il  difensore  deve
altresi' indicare il proprio numero di fax". 
  2. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16-ter: 
      1) al comma 1, le parole: "dall'articolo 16  del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dall'articolo
16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  anche  alla
giustizia amministrativa"; 
    b) dopo l'articolo 16-sexies e' inserito il seguente: 
      "Art. 16-septies. - (Tempo delle  notificazioni  con  modalita'
telematiche). - 1. La disposizione dell'articolo 147  del  codice  di
procedura civile si applica anche  alle  notificazioni  eseguite  con
modalita'  telematiche.  Quando  e'  eseguita  dopo  le  ore  21,  la
notificazione  si  considera  perfezionata  alle  ore  7  del  giorno
successivo". 
  3. All'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di  cui
all'allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e
successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo  atto  difensivo
un recapito di fax, che puo'  essere  anche  diverso  da  quello  del
domiciliatario.  La   comunicazione   a   mezzo   fax   e'   eseguita
esclusivamente qualora sia impossibile  effettuare  la  comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi, per mancato  funzionamento  del  sistema  informatico  della
giustizia amministrativa. E'  onere  dei  difensori  comunicare  alla
segreteria e alle parti costituite ogni variazione  del  recapito  di
fax". 
  4. All'articolo 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  e
successive modificazioni, le parole: "Ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di  posta  elettronica  certificata  e  il  proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di
procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "Ove  il  difensore
non indichi il proprio numero di  fax  ai  sensi  dell'articolo  125,
primo comma, del codice di procedura civile")).