DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
vigente al 26/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
 
(Interventi urgenti in materia di  riforma  delle  province  e  delle
citta' metropolitane ((nonche' norme  speciali  sul  procedimento  di
istituzione della citta' metropolitana di Venezia e  disposizioni  in
          materia di funzioni fondamentali dei comuni)). ) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    ((0a) al comma 14: 
      1) le parole da: ", comunque" fino  a:  "'testo  unico',"  sono
soppresse; 
      2) al quarto periodo, dopo le parole: "Restano a  carico  della
provincia" sono inserite le seguenti: ", anche nel  caso  di  cui  al
comma 82 del presente articolo," e le parole: "di cui  agli  articoli
80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli
articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267,  e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominato   'testo
unico'")); 
    a) al comma 15, ((al primo  periodo,  le  parole:  "30  settembre
2014"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "12  ottobre   2014"   e))
all'ultimo  periodo  le  parole  "il  consiglio  metropolitano"  sono
sostituite con le seguenti: "la conferenza metropolitana"; 
    ((a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole:  "di  cui  agli
articoli 80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico"; 
    a-ter) al comma 26, dopo le parole: "non inferiore alla meta' dei
consiglieri da eleggere" sono inserite le seguenti: "e  comunque  non
superiore al numero dei consiglieri da eleggere")); 
    b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) nel primo periodo, dopo le  parole:  "Provincia  di  Milano"
sono inserite le seguenti: "e le  partecipazioni  azionarie  detenute
dalla Provincia di Monza e Brianza". 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Entro il  30
giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per  il
trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo  periodo
alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in  regime  di  esenzione
fiscale."; 
      3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente:  "Alla  data
del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla
provincia di Milano sono trasferite in regime  di  esenzione  fiscale
alla  citta'  metropolitana  e  le   partecipazioni   originariamente
detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite  in
regime di esenzione fiscale  alla  nuova  provincia  di  Monza  e  di
Brianza"; 
    c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti: 
    "49-bis. Il subentro  della  regione  Lombardia,  anche  mediante
societa' dalla  stessa  controllate,  nelle  partecipazioni  detenute
dalla provincia di Milano  e  dalla  Provincia  di  Monza  e  Brianza
avviene a titolo gratuito, ferma  restando  l'appostazione  contabile
del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti  nominati
dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti  all'apposito
Albo dei periti, viene operata la valutazione  e  l'accertamento  del
valore delle partecipazioni riferito al momento  del  subentro  della
Regione nelle  partecipazioni  e,  successivamente,  al  momento  del
trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della
Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il  valore  rivestito
dalle partecipazioni al momento  del  subentro  nelle  partecipazioni
della Regione Lombardia,  come  sopra  accertato,  e'  quanto  dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova  Provincia  di
Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle
partecipazioni al momento del  trasferimento,  rispettivamente,  alla
citta' metropolitana e alla nuova Provincia  di  Monza  e  Brianza  e
quello accertato al momento  del  subentro  da  parte  della  Regione
Lombardia  costituisce   il   saldo,   positivo   o   negativo,   del
trasferimento delle medesime partecipazioni  a  favore  della  citta'
metropolitana  e  della  nuova  Provincia,  che  sara'   oggetto   di
regolazione tra le parti. Dal  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    49-ter.  Contestualmente  al  subentro  da  parte  della  regione
Lombardia, anche mediante societa' dalla  stessa  controllate,  nelle
societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla  provincia  di
Monza e della Brianza di  cui  al  primo  periodo  del  comma  49,  i
componenti degli organi di amministrazione e di  controllo  di  dette
societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di  detti  organi
nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali.  Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo
4  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  ((convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,))  fermo  restando
quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza  ha
effetto  dal  momento  della   ricostituzione   dei   nuovi   organi.
Analogamente i  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di
controllo delle societa' partecipate  nominati  ai  sensi  del  primo
periodo del  comma  49-bis  decadono  contestualmente  al  successivo
trasferimento delle relative partecipazioni in  favore  della  citta'
metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo  del
comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei  modi
e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La  decadenza
ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi". 
    ((c-bis) dopo il comma 61 e' inserito il seguente: 
    "61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge  21
marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: 'legge
25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,' sono inserite le
seguenti: 'nonche' per le elezioni  previste  dalla  legge  7  aprile
2014, n. 56,'"; 
    c-ter) al  comma  74,  primo  periodo,  le  parole:  "ai  singoli
candidati all'interno delle liste" sono sostituite dalle seguenti: "a
liste di candidati concorrenti"; 
    c-quater) al comma 76, le parole:  "un  solo  voto  per  uno  dei
candidati" sono sostituite dalle seguenti: "un voto" ed e'  aggiunto,
in fine, il  seguente  periodo:  "Ciascun  elettore  puo'  esprimere,
inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di  preferenza  per
un candidato alla carica di consigliere  provinciale  compreso  nella
lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il  nome  e  il
cognome; il valore del voto e' ponderato ai sensi dei commi 32, 33  e
34"; 
    c-quinquies) il comma 77 e' sostituito dal seguente: 
    "77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di  scrutinio,
determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la  cifra
individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto  dei
seggi tra le liste e  alle  relative  proclamazioni,  secondo  quanto
previsto dai commi 36, 37 e 38")); 
    d) al comma 79, le parole "l'elezione ai sensi dei commi da 67  a
78  del  consiglio  provinciale,  presieduto  dal  presidente   della
provincia o  dal  commissario,  e'  indetta"  sono  sostituite  dalle
seguenti "l'elezione del presidente della provincia e  del  consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge" ((e
alla lettera a) le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite  dalle
seguenti: "12 ottobre 2014")); 
    e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo; 
    f) il comma 82, e' sostituito con il seguente: "82. Nel  caso  di
cui al comma 79, lettera a),  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  il
presidente della provincia in carica alla data di entrata  in  vigore
della presente legge ovvero, in tutti i casi,  qualora  la  provincia
sia commissariata, il commissario  a  partire  dal  1°  luglio  2014,
assumendo anche le funzioni del  consiglio  provinciale,  nonche'  la
giunta  provinciale,  restano  in  carica  a  titolo   gratuito   per
l'ordinaria  amministrazione  ((...))  e  per  gli  atti  urgenti   e
indifferibili, fino all'insediamento del presidente  della  provincia
eletto ai sensi dei commi da 58 a 78". Conseguentemente,  al  secondo
periodo del comma 14 sono  aggiunte  infine  le  seguenti  parole  ",
secondo le modalita' previste dal comma 82"; 
    ((f-bis) al comma 84 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
    "Restano a carico della  provincia  gli  oneri  connessi  con  le
attivita' in materia di  status  degli  amministratori,  relativi  ai
permessi  retribuiti,  agli  oneri  previdenziali,  assistenziali   e
assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico"; 
    f-ter) dopo il comma 118 e' inserito il seguente: 
    "118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
sostituito dal seguente: 
    'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la  fusione  di  comuni  e
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni  comunali).  -  1.  A
decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai  comuni  che
danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, o alla fusione per  incorporazione  di  cui
all'articolo 1, comma 130, della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e'
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per
l'anno 2010, nel limite degli  stanziamenti  finanziari  previsti  in
misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. 
    2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione  di  quanto  per
esse specificamente previsto, si applicano tutte  le  norme  previste
per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni. 
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le  fusioni
di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 
    4.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del   Ministro
dell'interno  sono  disciplinati  le  modalita'  e  i   termini   per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla  fusione
per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 
    5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse  le
disposizioni del regolamento concernente i  criteri  di  riparto  dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di  fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui  al
decreto  del  Ministro  dell'interno  1º  settembre  2000,  n.   318,
incompatibili con le disposizioni di cui  ai  commi  1,  3  e  4  del
presente articolo'"; 
    f-quater) dopo il comma 130 e' inserito il seguente: 
    "130-bis. Non si applica ai consorzi  socio-assistenziali  quanto
previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e successive modificazioni")); 
    g) al comma 143, aggiungere alla fine il  seguente  periodo  "Gli
eventuali incarichi commissariali successivi  all'entrata  in  vigore
della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito". 
  ((1-bis. All'allegato A annesso alla legge 7 aprile  2014,  n.  56,
alla lettera e), le parole: ", con approssimazione alla  terza  cifra
decimale,"  sono  soppresse  e  dopo  le  parole:  "medesima   fascia
demografica," sono inserite le  seguenti:  "approssimato  alla  terza
cifra decimale e". 
  1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio
comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'articolo  141,  comma  1,
lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione  della
citta' metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente: 
    a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono  entro  il
termine di sessanta  giorni  dalla  proclamazione  degli  eletti  del
consiglio  comunale  di  Venezia  da  tenere  nel  turno   elettorale
ordinario del 2015; 
    b) la citta' metropolitana di  Venezia  subentra  alla  provincia
omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma  16,
della legge 7 aprile 2014, n. 56,  dalla  data  di  insediamento  del
consiglio metropolitano; alla  stessa  data  il  sindaco  del  comune
capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la
conferenza  metropolitana  che  approva  lo  statuto   della   citta'
metropolitana nei successivi centoventi giorni; 
    c) nel caso  di  mancata  approvazione  dello  statuto  entro  il
termine  di  cui  alla  lettera  b),  si  applica  la  procedura  per
l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della  legge
5 giugno 2003, n. 131. 
  1-quater. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 14, della legge 7 aprile  2014,  n.  56,  come  modificato  dal
presente articolo, dal 1º gennaio 2015 le attivita'  ivi  previste  a
cui occorra dare  continuita'  fino  all'entrata  in  funzione  della
citta' metropolitana di Venezia sono  assicurate  da  un  commissario
nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di  cui  al  regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni. 
  1-quinquies.  All'articolo  14,  comma  31-ter,  lettera  b),   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  le
parole:  "30  giugno  2014"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "30
settembre 2014")).