DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
vigente al 09/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 46 
 
            (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53) 
 
  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) le parole: "ovvero a mezzo  di  posta  elettronica  certificata"
sono soppresse; 
  2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando
ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente,  fatta  eccezione
per l'autorizzazione  del  consiglio  dell'ordine,  la  notificazione
degli atti in materia civile, amministrativa  e  stragiudiziale  puo'
essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»; 
  b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa; 
  c) all'articolo 7  dopo  il  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  « 4-bis. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano
alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»; 
  ((c-bis) all'articolo  9,  dopo  il  comma  1-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della
notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche,
procede ai sensi del comma 1-bis")); 
  d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il
pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.». 
  2. All'articolo 16-quater del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  « 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e  3  non  si  applicano  alla
giustizia amministrativa.».