DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e per il rilancio dei musei 
 
  1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo l'adozione  delle  misure  di  riordino  finalizzate  a
conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi  della  normativa
vigente e al fine di assicurare l'unitarieta' e la migliore  gestione
degli interventi necessari per la tutela del patrimonio  culturale  a
seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  per  i
quali sia vigente  o  sia  stato  deliberato  lo  stato  d'emergenza,
all'articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel
rispetto  delle  dotazioni  organiche  definite  in  attuazione   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  Ministero  si
articola in  uffici  dirigenziali  generali  centrali  e  periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non  piu'  di  due  uffici
dirigenziali generali presso il Gabinetto  del  Ministro.  Il  numero
degli uffici dirigenziali generali, incluso il  segretario  generale,
non puo' essere superiore a ventiquattro.»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A seguito del
verificarsi di eventi calamitosi di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  per  i  quali  sia
vigente o sia stato deliberato nei dieci anni  antecedenti  lo  stato
d'emergenza,  il  Ministro,  con  proprio  decreto,  puo',   in   via
temporanea e comunque per un periodo non  superiore  a  cinque  anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle  aree  colpite
dall'evento  calamitoso,  ferma  rimanendo  la   dotazione   organica
complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, i poli museali, gli istituti e luoghi della  cultura
statali e gli uffici competenti su  complessi  di  beni  distinti  da
eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico,
possono essere trasformati  in  soprintendenze  dotate  di  autonomia
scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni
organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
A ciascun provvedimento e' allegato l'elenco dei poli museali e delle
soprintendenze gia' dotate di autonomia. Nelle strutture  di  cui  al
primo periodo del presente comma, vi e' un amministratore  unico,  in
luogo  del   consiglio   di   amministrazione,   da   affiancare   al
soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative
in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali
e gli istituti e i luoghi della  cultura  di  cui  al  primo  periodo
svolgono, di  regola,  in  forma  diretta  i  servizi  di  assistenza
culturale e di ospitalita' per il pubblico di cui  all'articolo  117,
comma 2, lettere a) e  g),  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in
materia di musei e di migliorare la promozione dello  sviluppo  della
cultura,  anche  sotto  il  profilo  dell'innovazione  tecnologica  e
digitale, con il regolamento di cui  al  comma  3  sono  individuati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  nel  rispetto
delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, i poli museali  e  gli  istituti  della  cultura
statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici  di
livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere  conferiti,
con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre  a  cinque
anni,  a  persone  di   particolare   e   comprovata   qualificazione
professionale  in  materia  di  tutela  e  valorizzazione  dei   beni
culturali e in possesso di  una  documentata  esperienza  di  elevato
livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura,  anche  in
deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  e
comunque  nei  limiti  delle  dotazioni   finanziarie   destinate   a
legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo.((13)) 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo ai sensi  della  normativa  vigente,  sono  abrogati  gli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368.  Con
il medesimo  regolamento  di  organizzazione  di  cui  al  precedente
periodo,  sono  altresi'  apportate  le  modifiche  al  decreto   del
Presidente della  Repubblica  29  maggio  2003,  n.  240,  necessarie
all'attuazione del comma 2. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art.  22,  comma  7-bis)
che "L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.
106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica
internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di  accesso  di
cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".