DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 31-7-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
 
Norme urgenti in materia di mobilita', accoglienza e guide turistiche 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa  con
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo  e
((con)) la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e
adotta il piano straordinario della mobilita' turistica.  Tale  piano
favorisce la fruibilita' del  patrimonio  culturale  con  particolare
attenzione alle destinazioni minori ((, al Sud  Italia  e  alle  aree
interne del Paese)). 
  2.  Per  promuovere  la  realizzazione  di  circuiti  nazionali  di
eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema  Italia  e
accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti  dei
relativi permessi, nulla osta,  autorizzazioni,  licenze  e  atti  di
assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo, in qualita' di  amministrazione  procedente,
convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli  14  e
seguenti  della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
modificazioni. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 e  per  favorire  la
realizzazione   di   percorsi   pedonali,   ((ciclabili,    equestri,
mototuristici, fluviali e ferroviari)), le case cantoniere, i caselli
e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni  e  i  fari,
nonche' ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati  o
non utilizzabili a scopi istituzionali, possono  essere  concessi  in
uso gratuito ((, con acquisizione delle  eventuali  migliorie,  senza
corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della  restituzione
del bene, mediante procedura ad evidenza  pubblica  nella  quale  sia
riconosciuta  adeguata  rilevanza  agli  elementi  di  sostenibilita'
ambientale, efficienza  energetica  e  valutazione  dell'opportunita'
turistica,)) a imprese, cooperative  e  associazioni,  costituite  in
prevalenza da  ((soggetti  fino  a  quaranta  anni)),  con  oneri  di
manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di
durata della concessione non puo' essere  superiore  ((a  nove  anni,
rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione  le  spese
di investimento sostenute)). 
  ((3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3, le agevolazioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  185,  e
successive  modificazioni,   si   applicano   anche   alle   societa'
cooperative. 
  3-ter. Al fine di potenziare  l'offerta  turistico-culturale  e  di
valorizzare  con  azioni  congiunte  il  paesaggio  e  il  patrimonio
storico-artistico della nazione,  nell'ambito  del  Piano  strategico
nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorita' i
progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e
la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati,  inseriti
nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei  percorsi  di  cui  al
comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i  siti  di
interesse culturale e paesaggistico presenti  in  diversi  territori,
migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine,  le  regioni  e  gli
enti locali, singoli o  associati,  predispongono,  d'intesa  con  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministero dello  sviluppo  economico,  appositi  progetti,  elaborati
sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse
nonche'  della  progettazione  di  interventi  concreti  e  mirati  a
favorire l'integrazione turistica)). 
  4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013,  n.  97,  le
parole: «novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014»,
((e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole)): «, nonche',  previa
intesa in sede di Conferenza  Unificata,  i  requisiti  necessari  ad
ottenere tale  abilitazione  e  la  disciplina  del  procedimento  di
rilascio.». 
  5. Dall'attuazione del presente articolo  non  ((devono  derivare))
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.