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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (14G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  12-11-2014
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Art. 32

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili)
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo.
3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui al comma 4, dell'articolo 2, del citato decreto legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e Province autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui al presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sono subordinate, oltre che alla verifica positiva anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il
((75 per cento))
dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.
4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180 delle legge 311 del 2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per le finalità del presente comma sono destinati 600 milioni di euro dell'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1.
5. Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.