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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (14G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-7-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

(Riduzione dei costi di riscossione fiscale)
1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di  100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni; (31)
b)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213))
;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89.

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AGGIORNAMENTO (31)

La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 96) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2024.