DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47

Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (14G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
              Riscatto a termine dell'alloggio sociale 
 
  1. Le convenzioni che disciplinano le modalita' di locazione  degli
alloggi sociali di cui al decreto del Ministro  delle  infrastrutture
22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge  8
febbraio 2007, n.  9,  possono  contenere  la  clausola  di  riscatto
dell'unita' immobiliare  e  le  relative  condizioni  economiche.  La
clausola comunque non puo' consentire il riscatto prima di sette anni
dall'inizio della locazione.  Il  diritto  al  riscatto  puo'  essere
esercitato  solo  dai  conduttori  privi  di  altra   abitazione   di
proprieta' adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi  esercita
il riscatto non puo' rivendere l'immobile  prima  dello  scadere  dei
cinque anni. 
  2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo'  imputare  parte
dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di  acquisto
futuro dell'alloggio e per altra parte  in  conto  affitto;  ai  fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche
se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad
essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le
condizioni. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di
edilizia sociale si considerano conseguiti alla  data  dell'eventuale
esercizio del diritto di riscatto dell'unita'  immobiliare  da  parte
del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite  in  conto
del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del
contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta. 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  disciplinate  le  clausole
standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le  tempistiche
e gli altri aspetti  ritenuti  rilevanti  nel  rapporto,  nonche'  le
modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta. 
  5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  ai
contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  ((5-bis. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche
ai  contratti  di  locazione  con  clausola  di  trasferimento  della
proprieta' vincolante per ambedue le parti e di vendita  con  riserva
di proprieta', stipulati successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione.)) ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 23,  comma
8)  che  l'efficacia  della  presente  modifica  "e'  subordinata  al
positivo perfezionamento del  procedimento  di  autorizzazione  della
Commissione  Europea  di  cui  all'articolo  107  del  Trattato   sul
Funzionamento  dell'Unione   Europea   (TFUE),   di   cui   e'   data
comunicazione nella gazzetta ufficiale".